Come è noto, il rapporto di lavoro può terminare per volontà:
- del lavoratore di estinguere il rapporto presentando le proprie dimissioni nel rispetto del preavviso imposto dalla legge o dal contratto.
- congiunta delle parti.
- del datore di lavoro che licenzia il dipendente.
In quest’ultimo caso vige l’obbligo dell’Azienda di fornire una motivazione nel momento della risoluzione del contratto di lavoro.
È quanto prevede la legge n. 604 del 1966, la quale tutela il lavoratore, prevedendo nello specifico che i licenziamenti adottati in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo sono illegittimi.
Normativa Covid-19
D.l. n. 18 marzo 2020
Fatta questa breve premessa, la normativa emanata durante l’emergenza sanitaria degli scorsi mesi si occupa anche del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO). L’art. 46 del decreto legislativo, entrato in vigore il 17 marzo 2020, infatti, prevedeva inizialmente la sospensione della procedura di licenziamento per 60 giorni, vale a dire fino al 16 maggio 2020, insieme a quelle che erano state avviate a partire dal 23 febbraio 2020.
D.l. n. 34 maggio 2020
Con il d.l. entrato in vigore il 19 maggio 2020, il periodo di sospensione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato poi esteso ad ulteriori cinque mesi, vale a dire fino al 17 agosto 2020.
Il decreto di maggio inoltre prevedeva che
“il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.”
D.l. n. 104 agosto 2020
Gli ultimi provvedimenti in tema sono stati assunti con il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto agosto) il quale ha disposto la proroga del divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).
Non è previsto un unico termine finale a tale blocco ma vi sono tempistiche diverse in relazione a:
- L’esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.
Di conseguenza, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18 settimane di Cassa ovvero, per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020.
- L’esaurimento dell’esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto” in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
In questo ultimo caso, la fine del divieto dev’essere calcolata con riferimento al doppio delle ore di integrazione salariale richieste con causale “COVID-19” per i mesi di maggio e giugno 2020.
In tutti gli altri casi il termine è fissato per il 31 dicembre 2020.