Studio Legale Rigoni Bussolengo
Separazioni, divorzi, risarcimento dei danni recupero crediti, diritto bancario, diritto del lavoro, testamento
Aggredisci immediatamente il credito!
No non significa che devi metterti in assetto di guerra, ma devi farti furbo ed essere il primo o tra i primi a iscrivere ipoteca su un immobile di chi ti deve i soldi. Questo per avere maggiori probabilità di avere ciò che ti spetta.
Infatti maggiori saranno i soldi che il debitore (privato o piccola azienda) deve restituire, minore la possibilità per i creditori di venire soddisfatti tutti in egual misura.
A dire la verità dovresti lavorare d’anticipo e crearti delle garanzie prima di “aprire il credito. Ma se ciò non fosse possibile, devi agire immediatamente per arrivare prima degli altri.
Per prima cosa devi ottenere:
In seguito al decreto è possibile avviare i principali procedimenti esecutivi:
Si dice che la fretta è cattiva consigliera, ma in questo caso deve essere la tua priorità!
Trova una soluzione ai tuoi problemi di liquidità
Spesso ci troviamo a discutere con i Nostri Clienti sulle ragioni che li hanno portati ad avere debiti e alla loro convinzione che non ci sia una via di uscita. Niente di più sbagliato.
A tutto c’è una soluzione!
Innanzitutto bisogna ragionare con quello che si ha. Per prima cosa devi accertare il totale dei tuoi averi e dei tuoi debiti per studiare un’ offerta che possa soddisfare in tutto o in parte i creditori.
Ci sono altre soluzioni possibili, quali ad esempio un SALDO E STRALCIO (=pagamento ridotto del credito) oppure un pagamento dilazionato (=più rate sino all’estinzione totale del debito).
L’esperienza accumulata negli anni, anche grazie alla Collaborazione con un importante Istituto di Credito in passato, ci permette di trovare le soluzioni più veloci e convenienti.
Sempre per restare in tema di debiti, l’Avv. Rigoni ha frequentato proficuamente un corso per diventare Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
Di cosa si tratta ti chiederai? Cercherò di darti di seguito alcune brevissime nozioni.
Con la Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 modificata dal D. L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n.212, è stata prevista la possibilità per le fattispecie non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, di addivenire alla composizione della crisi determinata da sovraindebitamento, o con il piano del consumatore e liquidazione dei beni.
Per la prima volta il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, individuando, anche, un procedimento specificamente destinato al consumatore, la cui natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento riveste certamente la chiave concordataria