Quali sono i criteri che il datore di lavoro deve adottare per individuare il personale da licenziare all’esito di una procedura collettiva?
Sul tema si è recentemente pronunciata la Cassazione con la Sent. n. 33623 del 15.11.2022 che, seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha confermato che i criteri prescelti devono essere oggettivi e non possono trovare applicazione margini di discrezionalità.
L’indicazione e la scelta dei criteri risulta quindi essenziale ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il caso
Il datore di lavoro nell’accordo raggiunto nel corso di una procedura collettiva con le organizzazioni sindacali aveva previsto, quanto al criterio delle esigenze tecnico – produttive, che i lavoratori venissero valutati dai responsabili delle aree operative tenendo conto della preparazione professionale e delle prestazioni quali – quantitative tali da consentire il mantenimento in servizio di lavoratori in possesso delle professionalità necessarie per la efficiente prosecuzione dell’attività aziendale, con attribuzione di un punteggio a seconda del giudizio attribuito ad ogni dipendente (mediocre punti 250; sufficiente punti 500, buoni punti 750, ottimo punti 1.000). La società nel procedere alla valutazione di ogni dipendente aveva tenuto poi conto di 7 fattori.
Tizia impugnava il licenziamento innanzi alla Corte territoriale. La stessa veniva infatti individuata quale dipendente da licenziare in quanto aveva raggiunto un punteggio “mediocre” rispetto ad altri colleghi che aveva ottenuto un punteggio migliore.
La Corte territoriale accoglieva le doglianze di Tizia. Avverso tale decisione l’Azienda proponeva successivamente ricorso in Cassazione.
La decisione
Gli Ermellini hanno in primo luogo richiamato il testo dell’art. 5 co. 1 della L. n. 223/1991, secondo cui: “l’individuazione dei lavorati da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, co. 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
- Carichi di famiglia;
- Anzianità;
- Esigenze tecnico – produttive ed organizzative”.
Da tale norma la Cassazione ha individuato il principio per cui il criterio o i criteri prescelti dal datore di lavoro per individuare il personale da licenziare devono essere oggettivi e non possono trovare applicazione discrezionale.
Questo significa che non vi può essere margine di scelta da parte del datore di lavoro e che egli non può preferire a sua discrezione quali lavoratori in concreto licenziare in occasione di una riduzione di personale.
In conclusione, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, NON potendo sussistere alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro. Tali criteri devono essere tutti ed integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di criteri in sé oggettivi.
Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 33623/2022
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