SUCCEDE NON DI RADO CHE IL LAVORATORE SI TROVI COSTRETTO A SOLLECITARE AL SUO DATORE DI LAVORO LO STIPENDIO MA CHE QUEST’ULTIMO RIFIUTI DI PAGARLO NELLA CONVINZIONE DI DOVER ESSERE RISARCITO PER I DANNI CAUSATEGLI DAL PRIMO!
In caso di grave ritardo nel pagamento dello stipendio, il lavoratore si può rivolgere al Giudice per OTTENERE IL PAGAMENTO DELLA SUA BUSTA PAGA. I motivi del ritardo nel pagamento possono essere diversi, normalmente dipendono dalle difficoltà della Impresa di sostenere i costi correnti, ma altre volte può trattarsi di un vero e proprio rifiuto a corrispondere le somme.
Nel caso in esame, il datore di lavoro si oppone alla richiesta di pagamento del lavoratore, ritenendo di avere anche lui il diritto a ricevere del denaro dal proprio dipendente che lo ha danneggiato durante il lavoro. Si hanno quindi due crediti, quello del lavoratore coincidente con il suo stipendio e quello del datore di lavoro relativo ai danni riportati a causa del lavoratore.
Si parla in questo caso di compensazione atecnica.
La compensazione atecnica è una forma di estinzione delle obbligazioni che può essere applicata anche quando i crediti sono di natura diversa, ma derivano dallo stesso rapporto giuridico.
Crediti Certi, Liquidi ed Esigibili:
La compensazione atecnica si applica quando i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. In altre parole, entrambi i crediti devono essere ben definiti (certi), devono essere già determinati nei loro importi (liquidi) e devono essere esigibili immediatamente (esigibili).
Unità del Rapporto Giuridico:
La compensazione atecnica può avvenire anche se i crediti derivano da titoli di natura differente, purché entrambi i crediti abbiano origine dallo stesso rapporto giuridico. Questo significa che se i crediti hanno una base comune, la compensazione può essere praticata senza richiedere una domanda riconvenzionale o una specifica eccezione di compensazione.
Non Necessità di Domanda Riconvenzionale:
A differenza della compensazione tecnica, che è quella prevista dall’art. 1241 c.c. e che richiede una domanda riconvenzionale o un’apposita eccezione, la compensazione atecnica non richiede tali formalità. La valutazione delle pretese reciproche viene effettuata direttamente dal giudice, che può compensare d’ufficio.
Applicazione Pratica
Anche se i crediti sono derivanti da obbligazioni di natura diversa (ad esempio, uno contrattuale e uno extracontrattuale), la compensazione atecnica è possibile se entrambi i crediti hanno origine dal medesimo rapporto giuridico.
Esempio di Compensazione Atecnica:
Se un lavoratore ha un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del datore di lavoro (ad esempio, per stipendi non pagati) e, contemporaneamente, il datore di lavoro ha un credito verso il lavoratore (ad esempio, per danni causati dal lavoratore o per spese non giustificate), la compensazione atecnica può essere applicata. Questo è valido anche se il credito del datore di lavoro ha natura risarcitoria.
Giurisprudenza di Riferimento
Le decisioni della Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/11/2022, n. 33872; Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 15/12/2020, n. 28469; Cass. n. 14688/2012, Cass. n. 28855/2008, Cass. 3 civ. n. 16800/2015), hanno chiarito che:
Non è necessario che i crediti siano omogenei, purché siano certi, liquidi ed esigibili e vi sia un accertamento del dare e avere.
La compensazione può essere effettuata anche in presenza di crediti aventi natura diversa se derivano dallo stesso rapporto giuridico.
Conclusione
La compensazione atecnica è possibile e legittima quando i crediti sono certi, liquidi ed esigibili e derivano dallo stesso rapporto giuridico, indipendentemente dalla loro natura. Questo tipo di compensazione è applicabile senza necessità di domanda riconvenzionale o eccezione formale, facilitando così la risoluzione delle obbligazioni reciproche in modo efficiente.