La legge italiana stabilisce che il proprietario di un bene deve rispondere per i danni che derivano da esso. Ad esempio, il proprietario di un immobile, di una casa, di uno stabile sarà tenuto a risarcire nel caso di danni arrecati a terzi.
Tuttavia, non sempre chi subisce un nocumento ha diritto ad essere risarcito.
Quando il pericolo è evidente, intuibile o adeguatamente segnalato infatti il risarcimento dei danni non è previsto!
Quale ipotesi:
- Se il pericolo circostante è indicato da cartelli o avvisi, il soggetto che viene danneggiato non ha diritto ad alcun ristoro per quanto occorsogli perché si ritiene che ciò sia accaduto per sua colpa o per sua “distrazione” e non per mancanza di segnalazione del pericolo.
- Anche nel caso che il rischio sia facilmente intuibile. Ad esempio, occorre fare attenzione a scendere una scala che è appena stata lavata, come si può presumere dalla presenza di attrezzi come un secchio d’acqua utilizzato per detto fine.
Per di più, è necessario che si verifichino determinati fatti per poter richiedere un risarcimento, ecco quali:
- Il soggetto deve aver subito delle lesioni a seguito dell’incidente.
- Il danno deve derivare dal comportamento scorretto dal custode del bene.
- Deve esserci nesso di casualità tra condotta ed evento.
Il nesso di casualità è la relazione che lega un atto, o un fatto, a l’evento.
In conclusione, seppur in generale ognuno risponde delle cose che gli appartengono, in ciascun caso si dovrà verificare poi se l’evento lesivo era evitabile facendo semplicemente attenzione ai pericoli, se opportunamente segnalati o se visibili.