La visita medica d’idoneità
Per svolgere determinate mansioni o per certificare periodicamente lo stato di salute, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ad una visita medica di idoneità, volta a verificarne le condizioni psico-fisiche.
La norma che fa riferimento nello specifico alla sorveglianza sanitaria è l’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 (Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
La visita di idoneità viene effettuata:
- prima dell’assunzione (ad esempio, nel caso dell’assunzione di minorenni);
- periodicamente, per accertare lo stato di salute del dipendente;
- dopo lunghi infortuni o malattia;
- se le condizioni di salute del dipendente peggiorano e quindi per valutare l’idoneità lavorativa e un cambio di mansioni;
- su richiesta del dipendente stesso;
- alla cessazione del rapporto lavorativo (solo nei casi previsti dalla legge).
Il medico competente aziendale può esprime un giudizio di idoneità, inidoneità o di idoneità parziale (con limitazioni), secondo quanto prevede il comma 5 dell’art. 41.
Ricorso avverso il giudizio del medico
Talvolta però accade che il dipendente o il datore di lavoro ritengano il giudizio espresso dal medico non conforme allo stato di salute del lavoratore. L’art. 41 comma 9 prevede la possibilità di ricorso con un limite di 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, entro il quale poter presentare ricorso al Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL).
La Sentenza n. 10576/2017 della Cass. Civile si è occupata del caso di un lavoratore disabile che, in seguito al giudizio di inidoneità dichiarata dal medico competente aziendale, è stato licenziato dal datore di lavoro.
Il dipendente allora ha proposto ricorso, ritenendo illegittimo il giudizio del medico e il licenziamento da parte del suo datore.
Secondo la Suprema Corte
“il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo all’uopo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”.
Quindi è lecito domandarsi…
Come fare ricorso alla valutazione del medico competente aziendale?
L’art. 41 del D. Lgs. prevede che:
Come già annunciato in precedenza, il lavoratore può proporre ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dal giudizio del medico, presentando la documentazione richiesta (consultabile al link https://spisal.aulss9.veneto.it/Ricorso-avverso-al-giudizio).
Il SPSAL comunicherà poi la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.
È bene considerare che presentare ricorso avverso il giudizio del medico è un diritto del dipendente e non costituisce alcun danneggiamento alla posizione lavorativa.
Da ultimo, i controlli medici in ambito lavorativo non possono essere eseguiti per accertare lo stato di gravidanza, mentre possono essere svolti per verificare l’eventuale presenza di dipendenza da alcolici o stupefacenti.