Quando ad un lavoratore si verifica un evento che causa malattia durante un soggiorno all’estero, ha diritto all’indennità.
Quali sono i possibili casi:
- malattia insorta in un paese estero appartenente all’Unione Europea;
- malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
- malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
Resta il fatto che, per ricevere la prestazione, è necessaria una certificazione medica rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore.
La documentazione deve rispondere agli standard della normativa italiana e contenere i seguenti dati:
- intestazione;
- dati anagrafici del lavoratore;
- prognosi;
- diagnosi di incapacità al lavoro;
- indirizzo di reperibilità;
- data di redazione;
- timbro e firma del medico.
La procedura da seguire in caso di insorgenza della malattia in un Paese estero appartenente all’Unione Europea:
- rivolgersi al medico del Paese in cui si sta soggiornando per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa;
- trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla sede INPS competente;
- sempre entro due giorni inviare al datore di lavoro l’attestato della malattia privo dei dati relativi alla diagnosi.
E’ importante sapere che anche all’estero vanno rispettate le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali
La stessa procedura vita qui sopra va seguita per i paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia o con l’Ue accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in cui si specifica che la certificazione di malattia rilasciata dall’istituzione locale competente è riconosciuta anche in Italia.
Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE con cui l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali
In questo caso, il requisito per ricevere l’indennità è la legalizzazione del certificato.
Un certificato è legalizzato quando la rappresentanza diplomatica o consolare all’estero attesta che è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto.
Non è strettamente necessario, però, legalizzare il documento prima di rientrare in Italia. Il lavoratore potrà regolarizzarlo anche in un momento successivo, purché ovviamente lo faccia entro i termini di prescrizione annuale.
Recarsi all’estero durante una malattia
Il lavoratore che intenda recarsi all’estero durante l’evento di malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, deve comunicarlo all’INPS, che effettuerà una valutazione medico legale per verificare la fattibilità dello spostamento, escludendo eventuali rischi di aggravamento.
In ogni caso, il lavoratore deve sempre comunicare l’indirizzo estero per consentire la reperibilità per le eventuali visite mediche di controllo.