Sempre più spesso ci capita di ascoltare storie di genitori separati che non possono vedere o sentire i figli a causa della condotta ostativa dell’altro genitore.
Succede ad esempio che un genitore accusi l’altro di fatti gravi, tanto da indurre il figlio ad allontanarsi, ovvero da portare il Giudice a prendere un provvedimento di allontanamento, nella convinzione che il padre o la madre siano nocivi per il figlio.
Per esempio: una mamma, separata o divorziata dal marito, decide di ostacolare in tutti i modi il rapporto esistente tra un padre ed il proprio figlio.
A volte si assiste ad un vero e proprio “lavaggio del cervello” dei figli da parte di un genitore per danneggiare l’altro, realizzato mediante una campagna denigratoria fatta di odio, disprezzo e rabbia.
Richard Gardner, psichiatra infantile e forense, già nel 1985 definì l’alienazione parentale come «Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato).»
Riguardo all’affidamento dei figli, come spiegato più volte in altri articoli,i figli vengono di norma affidati ad entrambi i genitori, affinché la prole mantenga con loro un rapporto sano e continuativo .
L’articolo 337 ter comma 1 del nostro Codice Civile afferma che:
“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
Per far sì che questo scopo sia raggiunto è fondamentale che i genitori collaborino tra loro per ridurre il più possibile lo sconforto post separazione che ricade, ahinoi, anche sui figli.
In alcune famiglie però questo spirito di collaborazione viene a mancare ed uno dei genitori fa di tutto per distruggere il rapporto madre-figlio oppure padre-figlio.
L’obiettivo che questi genitori si pongono è proprio quello di mettere in cattiva luce l’altro, al fine di escluderlo dalla loro vita!
Facciamo degli esempi concreti:
- La madre, che vive con il figlio, ostacola la frequentazione con il padre inventando scuse banali, dicendo per esempio che il figlio è ammalato anche se non è vero;
- Il padre descrive in modo negativo l’altro genitore, definendolo con termini denigratori davanti al minore oppure dimostrando, al contrario, gioia nel caso in cui il figlio compia qualche cosa che l’altro genitore non approva;
- La madre smette di informare il padre su aspetti importanti della vita dei figli.
Così facendo il figlio, anziché mantenere un buon rapporto con il genitore che vede meno, comincia a nutrire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso questo genitore.
Il Tribunale di Castrovillari con una Sentenza del 2020 ha confermato che l’accertamento della sussistenza di un comportamento del genitore finalizzato all’allontanamento morale e materiale del figlio dall’altro genitore, indicato come significativo di una sindrome di alienazione parentale (PAS), giustifica la modifica delle modalità di affidamento, al fine di garantire l’interesse ed il diritto dei minori alla bigenitorialità.
Nel nostro ordinamento esiste una tutela contro questo fenomeno?
Assolutamente sì.
Il diritto dei figli ad essere accuditi da ENTRAMBI i genitori e vivere serenamente il rapporto sia con mamma che con papà è tutelato da numerose legislazioni, europee ed internazionali, compreso il nostro Codice Civile.
La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, la Convenzione Internazionale di New York del 1989 e la Convenziona europea dei diritti del fanciullo nascono per tutelare i diritti dei figli, compreso quello alla bigenitorialità.
Pertanto, i comportamenti posti in essere da un genitore riconducibili al fenomeno di cui stiamo parlando, determinano la lesione del diritto del minore ad un percorso di sana crescita in un contesto bigenitoriale.
In merito, la Corte di Cassazione con la sentenza 6919/2016, ha rilevato che:
“l’esistenza o meno della Alienazione Genitoriale, rientra tra gli obblighi di accertamento giudiziale, richiesti al Giudice del caso concreto, in quanto, ove esistente, rappresenti, in punto di diritto, una violazione inescusabile del superiore Diritto del minore a godere della bigenitorialità come elemento della sua equilibrata crescita”.