Il peggiorarsi della crisi economica nel nostro paese ha portato sempre più singole persone e piccole imprese a non essere in grado di far fronte ai propri debiti.
A volte purtroppo, abbiamo assistito a casi drammatici di persone talmente provate psicologicamente da decidere addirittura di togliersi la vita perché frustrate da una situazione debitoria ormai insostenibile.
Tuttavia, in molti ancora non sanno che il nostro ordinamento offre delle possibilità per uscire dal vortice dei debiti e da questo senso di frustrazione. Tra questi strumenti è stata introdotta dalla legge n. 3 del 2012 una nuova procedura chiamata“Composizione della crisi da sovraindebitamento” detta anche giornalisticamente, con riferimento ai moltissimi casi di cronaca, legge “salva suicidi”.
Il debito oggetto della procedura deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in uno stato appunto di “sovraindebitamento”. Si tratta di una definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi ad esempio quando non si riescono a pagare più rate di finanziamento, mutuo, ecc…
Sono sempre di più i consumatori e i piccoli imprenditori in difficoltà che, grazie a questa legge, hanno avuto un aiuto concreto riacquistando così un ruolo attivo nell’economia e nella società, attraverso la risoluzione dell’indebitamento preesistente in base alle attuali possibilità economiche.
Possono accedere alla procedura piccoli imprenditori non fallibili, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi, professionisti, fondazioni e associazioni, start up innovative e consumatori.
Per attivare la procedura è necessario rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) nel luogo in cui il consumatore ha la sede o la residenza.
Sono possibili tre diverse procedure della composizione della crisi:
- Accordo con i creditori: questa procedura può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa e si instaura depositando, attraverso l’assistenza dell’O.C.C., un piano di ristrutturazione dei debiti presso il tribunale. La proposta del debitore per essere omologata dal tribunale è tuttavia vincolata al consenso di creditori che rappresentino il 60% del credito.
- Piano del consumatore: questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia quelle persone fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale. In questo caso l’O.C.C redigerà il piano del consumatore accompagnato da una relazione particolareggiata circa le cause che hanno portato al sovraindebitamento e circa la sussistenza dei requisiti previsti per accedere alla procedura. Il piano non sarà sottoposto al consenso dei creditori ma sarà il Tribunale a determinarne la fattibilità, la meritevolezza e l’assenza di colpa del debitore nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
E’ necessario però stare molto attenti perché tra i motivi principali per i quali la domanda di omologa del piano del consumatore viene respinta vi è proprio l’esclusione della meritevolezza dell’esdebitamento.
Il giudice farà infatti una attenta valutazione circa la ragionevolezza con la quale il cittadino ha assunto un certo numero di debiti eccessivamente superiori alle sue effettive capacità di rimborso. - Liquidazione dei beni: con la liquidazione del patrimonio, il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni (ad eccezione di alcuni espressamente esclusi per legge) e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
La procedura di sovraindebitamento è molto complessa e necessita dell’assistenza di un avvocato specializzato nella materia.Lo Studio Legale Rigoni offre la propria qualificata assistenza a tutte le persone in difficoltà che vogliono riappropriarsi della propria libertà economica e della loro serenità.