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Lavoratore idoneo con limitazioni nel Pubblico Impiego

12 Maggio 2025 da Manuela Rigoni

Il requisito di idoneità alle mansioni specifiche nei concorsi pubblici

Molto spesso i bandi di concorsi pubblici per l’assunzione di nuovi dipendenti presentano stringenti requisiti.

Fra questi ricorre spesso il requisito dell’idoneità alle mansioni specifiche, previsto dall’art 41 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008, il quale, in ambito di sorveglianza sanitaria, stabilisce:

“visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva,  intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica“

Ha diritto il lavoratore idoneo con limitazioni ad essere assunto?

Al fine di rispondere a questa domanda occorre verificare la giurisprudenza in materia.

Giurisprudenza rilevante in materia

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12637/2003, ha affrontato il caso di alcuni lavoratori, vincitori di un concorso, che non erano stati assunti “per inidoneità agli accertamenti sanitari“. La visita medica alla quale i due ricorrenti si erano sottoposti infatti li valutava come “idonei allo svolgimento solo di alcune delle mansioni proprie della categoria nella quale avrebbero dovuto essere inquadrati”.

In particolare la Corte di Cassazione concludeva che l’idoneità lavorativa dovesse riguardare tutte le attività concernenti quella qualifica, ovvero stabiliva che:

“I requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando, idoneità da riferirsi a tutte le mansioni previste nella qualifica di assunzione, non essendo sufficiente l’idoneità solo ad alcune di esse“.

Dello stesso tenore è la sentenza n. 187 del 2019 della Corte d’Appello di Torino. La vertenza concerneva il caso di una lavoratrice che non veniva assunta in quanto il medico la dichiarava idonea alle mansioni di OSS con limitazioni.

La Corte, confermando la precedente Cassazione, si esprimeva, in riferimento al concetto di idoneità e idoneità con limitazioni in questi termini:

“Non può dirsi pertanto né irragionevole il requisito dell’idoneità fisica previsto dal bando, né la mancata assunzione della lavoratrice poiché, come si è detto, l’idoneità solo ad alcune mansioni del profilo professionale cui si riferisce la procedura non è sufficiente.”

Nel caso di specie l’Azienda stava cercando lavoratori a causa di una carenza di personale in reparti di media-alta intensità di cure, dove la movimentazione del paziente costituisce attività prioritaria; le limitazioni della ricorrente erano inerenti proprio l’impossibilità di movimentazione di pazienti e/o carichi.

Come agire in caso di mancata assunzione?

Per tutto quanto detto sin d’ora, occorrerà innanzitutto vagliare il bando e le condizioni concernenti l’assunzione contenute nello stesso.

Svolta un’adeguata analisi sarà dunque possibile stabilire se il diritto di venire assunti dall’Ente sia stato leso o meno.

Nel caso in cui tu ritenessi di aver subito una ingiustizia, non esitare a contattarci per accertare il tuo caso.

Archiviato in:Lavoro, Senza categoria Contrassegnato con: assunzione, bando, D.Legs n. 81/2008, diritto, giurisprudenza, idoneità, lavoro, mansioni, mansioni specifiche, tutela legale

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