TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DETERMINATO IN INDETERMINATO E COMPUTO DEL PERIODO DI ANZIANITA’
Molto spesso, anche nel settore Pubblico, un lavoratore viene assunto inizialmente con contratto a tempo determinato che in seguito viene convertito in contratto a tempo indeterminato.
Questo passaggio da un contratto all’altro ha sollevato una questione riguardo al computo dell’anzianità di servizio, che è arrivata dinnanzi alla Corte di Cassazione. Alcuni lavoratori infatti, hanno eccepito il diritto a vedersi riconosciuti l’anzianità maturata sin dalla prima assunzione a termine anche a fini economici con ricostruzione della relativa posizione stipendiale.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, IN PARTICOLARE, CON ORDINANZA DEL 06/04/2020, n. 7705, HA STABILITO CHE L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEVE RICOMPRENDERE ANCHE I PERIODI LAVORATIVI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA STESSA AMMINISTRAZIONE.
Il fatto da cui trae l’ordinanza riguarda nello specifico un dipendente a tempo indeterminato presso una struttura pubblica, il quale agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata durante il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la stessa amministrazione.
La Corte d’Appello confermava la decisione assunta dal Tribunale per il quale il dipendente non poteva ricevere un trattamento deteriore rispetto ad un lavoratore che aveva prestato la propria attività per lo stesso periodo in forza di un contratto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione previsto dall’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.
La Corte di Cassazione dunque, chiamata ad esprimersi sulla questione, sulla scorta di quanto affermato dal Tribunale, ha ribadito che il principio di non discriminazione previsto dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1990/70 CE comporta per gli Stati Membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle garantite all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”.
Per meglio dire, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione.
La Suprema Corte, rifacendosi all’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, evidenzia che la direttiva si applica ai contratti ed ai rapporti di lavoro conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili per il solo motivo che quest’ ultimi lavorino a tempo determinato.
Le uniche eccezioni a tale orientamento, che comporterebbero quindi una disparità di trattamento tra i lavoratori summenzionati, sono concesse nei casi in cui esse siano determinate da ragioni oggettive, ovvero da elementi precisi e concreti che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Ciò posto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia deciso in conformità ai principi di diritto comunitari nella misura in cui ha sostenuto che: “Il dipendente che ha lavorato per la stessa Amministrazione in un arco temporale con contratti a tempo determinato non può, in carenza di ragioni oggettive, essere trattato – per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità di servizio, con ricostruzione della relativa posizione stipendiale – in maniera deteriore rispetto all’altro lavoratore che abbia lavorato nello stesso periodo in forza di un’assunzione a tempo indeterminato”.