Il lavoratore e il dovere di custodia degli strumenti di lavoro che l’imprenditore gli ha messo a disposizione.
Accanto al dovere di diligenza, previsto dall’art. 2104 c.c., vi è l’obbligo accessorio del lavoratore, a custodire e non procurare nocumento agli strumenti di lavoro, messi a sua disposizione dall’imprenditore per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
A proposito la giurisprudenza afferma che “Poiché il dovere di custodia degli strumenti di lavoro affidati dall’imprenditore per l’esecuzione della prestazione lavorativa ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale del prestatore di lavoro (…), la violazione di quel dovere di custodia, deve essere valutata (…) nell’ambito del più ampio dovere di diligenza nell’esecuzione della prestazione posta a carico del lavoratore subordinato ex art. 2104 c.c., il quale costituisce, a sua volta, specificazione del principio generale stabilito dall’art. 1176 c.c. con la conseguenza che, una volta assolto da parte del datore di lavoro, l’onere della prova del danneggiamento del bene e, quindi, dell’inadempimento del lavoratore, incombe su quest’ultimo la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c.” (Cass. Civ. 9111107).
Pertanto, anche l’inosservanza del dovere di custodia comporta la violazione dell’art. 2104.
DOVERE DI CUSTODIA DEL MEZZO DI TRASPORTO.
Applicando questo generale principio al caso particolare del rapporto lavorativo fra una ditta di autotrasporti e il dipendente autista, i giudici di legittimità, nella sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13530 del 26.05.2008 hanno dichiarato che il dovere di diligenza del dipendente non debba essere rispettato solamente nell’ambito dell’espletamento della propria attività di trasportatore ma debba riferirsi anche al dovere di custodire l’automezzo, fornito dalla ditta datrice di lavoro, affinché non vengano arrecati danni a quest’ultimo.
E di conseguenza il pregiudizio causato dal lavoratore al mezzo di trasporto costituisce inadempimento contrattuale ex artt. 2104 e 1218 cod. civ., nel senso di mancanza o inesattezza della prestazione in oggetto.