Fra le varie dinamiche che attengono al rapporto di lavoro, vi è anche quella inerente al mancato versamento dei c.d. crediti da lavoro che il dipendente matura nel corso di mesi e anni.
In questo caso bisogna rivolgersi al più presto ad un Avvocato perché, più passa il tempo e più aumenta il rischio di non poter recuperare il dovuto!
E’ importante sapere infatti che, per il nostro ordinamento, i diritti si prescrivono nel tempo.
Che cosa indica il termine “prescrizione”?
La prescrizione non è altro che la perdita di un diritto causata dal mancato esercizio da parte del suo titolare.
Articolo 2934 c.c. 1 comma:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
In sostanza: io vanto un diritto nei confronti di un altro soggetto (in questo caso il datore di lavoro) che se non esercito entro un determinato periodo di tempo perdo completamente.
Per i diritti di credito, quali per esempio TFR, retribuzione, tredicesima, la legge prevede una prescrizione quinquennale (ossia 5 anni di tempo).
Oltre alla normale retribuzione, la prescrizione quinquennale si estende a:
- Compenso per festività non goduta cadente di domenica;
- Compensi relativi a ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
- Aumenti tabellari a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- TFR, indennità sostitutiva del preavviso e qualsiasi altra somma o indennità riconosciuta alla cessazione del rapporto;
- Prestazioni erogate dai Fondi Pensione.
Quindi, io lavoratore ho 5 anni di tempo per chiedere al mio datore di lavoro insolvente di versarmi i crediti non ancora pagati. Decorso questo lasso temporale, non potrò più avanzare alcuna pretesa al mio titolare.
Da quando decorre questo termine di 5 anni?
L’articolo 2935 c.c. 1 comma ci dice che:
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere “.
L’articolo in questione è molto generico, per questo si fa fatica a comprendere il giorno esatto da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale.
Per questo motivo corre in nostro aiuto la Giurisprudenza.
In materia di diritto del lavoro il termine di prescrizione inizia a decorrere, secondo una recentissima Sentenza della Cassazione, da quando il rapporto di lavoro è cessato. Tale Sentenza è stata definita rivoluzionaria, perché ha messo un punto fermo ad una tematica da anni discussa.
In particolare, la Cassazione prevede una maggiore tutela anche a favore dei dipendenti delle grandi imprese: per tutti i lavoratori, con più o meno di 15 colleghi, il diritto di pretendere dal datore di lavoro il pagamento dei crediti maturati si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pensiamo al caso di un operaio che per decenni ha lavorato per la stessa azienda e che nel corso del tempo non ha ottenuto il pagamento delle ore di straordinario.
Quel dipendente, alla luce di succitata innovativa pronuncia, potrà far valere il proprio diritto e recuperare tutte le somme dovutegli fintantoché continuerà a lavorare per quella Azienda e in caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, potrà chiedere il pagamento del credito maturato negli ultimi 5 anni.