• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Studio Legale Rigoni Bussolengo

Studio Legale Rigoni Bussolengo

Separazioni, divorzi, risarcimento dei danni recupero crediti, diritto bancario, diritto del lavoro, testamento

  • Manuela Rigoni
  • Cosa faccio per te
    • Diritto bancario
    • Diritto del lavoro
    • Diritto di famiglia
    • Recupero crediti
    • Risarcimento del danno
    • Diritto Penale
  • I Professionisti
  • Focus Separazione
  • Notizie dal mondo legale
  • Contattami

Il datore di lavoro non versa i crediti maturati nel corso degli anni, come recuperarli?

24 Ottobre 2022 da Manuela Rigoni

Fra le varie dinamiche che attengono al rapporto di lavoro, vi è anche quella inerente al mancato versamento dei c.d. crediti da lavoro che il dipendente matura nel corso di mesi e anni. 

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto ad un Avvocato perché, più passa il tempo e più aumenta il rischio di non poter recuperare il dovuto!

E’ importante sapere infatti che, per il nostro ordinamento, i diritti si prescrivono nel tempo.

Che cosa indica il termine “prescrizione”?

La prescrizione non è altro che la perdita di un diritto causata dal mancato esercizio da parte del suo titolare. 

Articolo 2934 c.c. 1 comma:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

In sostanza: io vanto un diritto nei confronti di un altro soggetto (in questo caso il datore di lavoro) che se non esercito entro un determinato periodo di tempo perdo completamente.

Per i diritti di credito, quali per esempio TFR, retribuzione, tredicesima, la legge prevede una prescrizione quinquennale (ossia 5 anni di tempo).

Oltre alla normale retribuzione, la prescrizione quinquennale si estende a:

  • Compenso per festività non goduta cadente di domenica;
  • Compensi relativi a ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
  • Aumenti tabellari a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  • TFR, indennità sostitutiva del preavviso e qualsiasi altra somma o indennità riconosciuta alla cessazione del rapporto;
  • Prestazioni erogate dai Fondi Pensione.

Quindi, io lavoratore ho 5 anni di tempo per chiedere al mio datore di lavoro insolvente di versarmi i crediti non ancora pagati. Decorso questo lasso temporale, non potrò più avanzare alcuna pretesa al mio titolare.

Da quando decorre questo termine di 5 anni?

L’articolo 2935 c.c. 1 comma ci dice che:

“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere “.

L’articolo in questione è molto generico, per questo si fa fatica a comprendere il giorno esatto da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale.

Per questo motivo corre in nostro aiuto la Giurisprudenza.

In materia di diritto del lavoro il termine di prescrizione inizia a decorrere, secondo una recentissima Sentenza della Cassazione, da quando il rapporto di lavoro è cessato. Tale Sentenza è stata definita rivoluzionaria, perché ha messo un punto fermo ad una tematica da anni discussa.

In particolare, la Cassazione prevede una maggiore tutela anche a favore dei dipendenti delle grandi imprese: per tutti i lavoratori, con più o meno di 15 colleghi, il diritto di pretendere dal datore di lavoro il pagamento dei crediti maturati si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Pensiamo al caso di un operaio che per decenni ha lavorato per la stessa azienda e che nel corso del tempo non ha ottenuto il pagamento delle ore di straordinario.

Quel dipendente, alla luce di succitata innovativa pronuncia, potrà far valere il proprio diritto e recuperare tutte le somme dovutegli fintantoché continuerà a lavorare per quella Azienda e in caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, potrà chiedere il pagamento del credito maturato negli ultimi 5 anni.

Archiviato in:Diritto civile, Lavoro, Recupero Crediti Contrassegnato con: lavoro

Sala riunioni studio legale Rigoni

Contattami

Fissa un appuntamento per raccontarmi la tua storia

Contattami

Footer

Contatti

Studio Legale Rigoni Bussolengo
Via San valentino, 3 37012 Bussolengo, verona
0456700457
avv.rigoni@studiolegalerigoni.eu

Privacy e Cooky Policy

Privacy Policy
Cookie Policy

iscriviti alla Newsletter

ci trovi anche sui social

  • Facebook
  • LinkedIn

Copyright © 2023 · Studio Legale Rigoni Tutti i diritti riservati - Partita IVA 03299790232