E’ l’articolo 12 bis della legge sul divorzio a riconoscere, in determinate condizioni, una percentuale dell’indennità di fine rapporto all’ex coniuge.
VEDIAMO QUANDO:
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Ciò implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.
Quindi, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129).
Si stabilisce dunque la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 22/03/2018, n. 7239 (rv. 647900-01)
A QUANTO AMMONTA LA QUOTA DI TFR SPETTANTE?
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
E IN CASO DI ANTICIPAZIONI DEL TFR?
Abbiamo visto che il coniuge divorziato deve corrispondere all’ex una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del Tfr, ma anche in occasione delle anticipazioni richieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.
L’art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell’assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest’ultimo, per detta causale, dopo l’instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto. Quindi, condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, è che quest’ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l’altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento (Cass. Civ. Sez I Ordinanza 15/06/2023 n. 17154)
