Quando l’abbandono del tetto coniugale costituisce un illecito?
Sono sempre più frequenti i casi in cui ci viene chiesta assistenza in conseguenza dell’abbandono del tetto coniugale, per non partecipare agli impegni, tanti, che comporta il ruolo di marito/moglie o ancora di genitore, in caso di figli.
Chi abbandona il tetto coniugale crede di potere lasciare alle spalle tutti i pesi della vita quotidiana che concernono un nucleo familiare, ma spesso dimentica che dalla famiglia nascono non soltanto dei diritti, ma anche dei doveri previsti per Legge.
In particolare ricordiamo:
- fedeltà
- collaborazione
- assistenza materiale e morale
- coabitazione
Infatti, l’art. 143 del codice civile, dedicato ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, prevede fra gli altri, il dovere di coabitazione, inteso come impegno a convivere in modo costante e continuato presso la residenza familiare.
Quindi, se il marito o la moglie se ne va di casa, senza che vi sia un accordo fra i coniugi (ad esempio la coppia decide di vivere separati, in due città diverse, a causa del lavoro di uno dei due) commette l’illecito comunemente denominato “abbandono del tetto coniugale”.
Oltre ad un illecito civile, l’abbandono del tetto coniugale costituisce pure un illecito penale, ossia il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, come vedremo nel proseguo.
Cosa fare in caso di abbandono del tetto coniugale?
Innanzitutto il coniuge abbandonato dovrà invitare l’altro a fare ritorno a casa. L’invito non necessita di una forma particolare.
Qualora quest’ultimo:
- si rifiuti o non comunichi le sue intenzioni;
- non faccia rientro a casa;
- l’allontanamento sia ingiustificato;
allora la sua condotta integrerà la violazione degli obblighi civili menzionati sopra.
Conseguenze in ambito Civile:
Il coniuge abbandonato, quando ricorrono le condizioni poc’anzi esaminate (allontanamento ingiustificato, non consensuale e rifiuto di fare rientro) potrà ben chiedere la separazione giudiziale con ADDEBITO.
L’addebito comporta che:
- Chi viene ritenuto responsabile della fine del matrimonio (nel caso che qui ci occupa, per abbandono del tetto coniugale) non potrà chiedere, né ottenere, l’assegno di mantenimento seppure ne avrebbe il diritto (potrebbe invece ricevere gli alimenti);
- Si perdono i diritti successori in caso di premorte dell’altro coniuge prima del divorzio.
Mentre, l’allontanamento dal tetto coniugale è consentito dalla Legge per:
- giusta causa. La giusta causa va ricercata in episodi o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) che risultino incompatibili con il protrarsi della convivenza.
La giurisprudenza ha sottolineato che le «giuste cause» di allontanamento non sono tassative.
Ad esempio la giurisprudenza ritiene che l’allontanamento sia motivato da una giusta causa nei seguenti casi:
- violenze commesse da uno dei coniugi ai danni dell’altro;
- frequenti litigi domestici tra i coniugi ovvero un coniuge e i suoceri conviventi senza che l’altro intervenga. Ciò può influire sul rapporto di coppia, ad esempio anche sotto l’aspetto intimo/sessuale;
- elevata conflittualità tra i coniugi suscettibile di arrecare danni psichici ai figli;
- il legame tra i coniugi è ormai definitivamente venuto meno, ovvero la causa della separazione non deriva dall’abbandono del tetto coniugale in quanto il matrimonio era in crisi da tempo tanto e la sua prosecuzione non era possibile;
- sia già stata depositata in tribunale una domanda di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.
Non è possibile, infatti, obbligare i coniugi a mantenere una convivenza intollerabile. Tale ipotesi costituisce un diritto costituzionalmente garantito.
Quindi, il coniuge che chiederà l’addebito nella separazione, dovrà provare che l’altro si è allontanato, e questi sarà tenuto invece a dimostrare che sussiste una giusta causa.
Conseguenze dell’allontanamento dalla casa coniugale in ambito penale.
La legge penale punisce ex art 570 cp con la reclusione sino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro, l’abbandono del “domicilio domestico” quando da esso derivi una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
In particolare, l’art. 570 punisce:
- chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge;
- chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Dunque, se in conseguenza dell’allontanamento del coniuge, l’altro versa in una situazione economica difficile tanto da risultare privo dei redditi necessari per mantenere sé o i figli, si configura il reato di violazione degli obblighi familiari.