Il Ministero del Lavoro da la seguente definizione di malattia professionale: “La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine“.
La normativa di riferimento in merito a questo istituto è il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, D.P.R. 1124/1965.

La normativa sopra richiamata riporta al suo interno una specifica tabella che elenca una serie di malattie professionali riconosciute dall’ordinamento, le possibili cause ed, infine, il periodo massimo indennizzabile dalla cessazione della lavorazione.

La tabella non è di per sé in grado di ricomprendere tutte le malattie professionali possibili; per questo motivo La Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “in riferimento all’art. 38, comma secondo, Cost., dell’art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , nella parte in cui non prevede che: “l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Pertanto, grazie all’intervento della Corte costituzionale, ogni malattia che sia connessa con l’attività lavorativa svolta dal soggetto che ne rimane colpito, può essere considerata malattia professionale.
Diritto all’indennizzo
Per ottenere l’indennizzo il lavoratore deve eseguire una serie di operazioni: informare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere della malattia professionale e passare poi ad una specifica verifica presso l’ente assicurativo INAIL.
L’art. 52 del D.P.R. 1124/1965, disciplina quanto segue: “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia“.
Il lavoratore ha un diritto a ricevere l’indennizzo dal momento della denuncia di malattia professionale in avanti; se il lavoratore denuncia entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia ottiene anche i giorni antecedenti la denuncia nel computo per il calcolo dell’indennizzo.

“La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, (…) entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”.
Infine, è importante sottolineare, che, ex art. 139 del medesimo testo di legge: “È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, (…).
La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale”.
Una volta trasmessa la denuncia all’istituto assicuratore (INAIL) sarà quest’ultimo, mediante apposita visita, a certificare o meno la presenza della lamentata malattia stessa.
Se hai dei dubbi circa la tua posizione contattaci per raccontarci la tua esperienza: insieme valuteremo quale strada è meglio percorrere nel tuo caso specifico.
