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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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Licenziamento della lavoratrice in gravidanza durante il periodo di prova

22 Ottobre 2025 da Manuela Rigoni

Divieto di licenziamento durante la gravidanza

La legge disciplina la maternità e la paternità all’interno del D.lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Il predetto decreto prevede al primo comma dell’art. 54 il divieto di licenziamento della lavoratrici a partire dall’inizio del periodo di gravidanza e durante il successivo periodo previsto per il congedo di maternità.

Periodo di prova

Il legislatore, sempre al medesimo articolo, esclude l’applicabilità del divieto di licenziamento in caso “di esito negativo della prova”.

Pertanto, la lavoratrice che non supera il periodo di prova con esito positivo non gode della tutela normalmente prevista per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il mancato superamento del periodo di prova deve, però, essere indipendente dalla condizione in cui si trova la donna e basarsi esclusivamente sulla valutazione che parte datoriale fa del lavoratore, della sua professionalità e della sua adeguatezza al lavoro.

La scelta di licenziare a fronte dello stato di gravidanza si porrebbe in espresso contrasto con il contenuto dell’art. 25 del D.lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il quale considera tale condotta del datore di lavoro come discriminatoria.

Un’importante sentenza

La Corte Costituzionale è stata investita della questione e si è pronunciata con la sentenza n. 172/1996. In tale sentenza la Corte analizza la problematica vagliando l’ipotesi del datore di lavoro che, all’atto di recesso del lavoratore post periodo di prova, conosce lo stato di gravidanza della lavoratrice.

Il dettato della sentenza prevede che, in questi casi, il datore: “deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l’esito dell’esperimento, in guisa da consentire alla controparte di individuare i temi della prova contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna incinta”.

Se hai dubbi circa la motivazione del licenziamento che hai subito mentre eri incinta, anche durante il periodo di prova, non esitare a contattarci.

Archiviato in:CCNL, Lavoro Contrassegnato con: congedo di maternità, congedo parentale, licenziamento, periodo di prova, prova, recesso

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