Si parla di cancellazione del volo quando il viaggio viene annullato e, quindi, non viene effettuato.
Quando si viaggia in aereo ogni passeggero è protetto dalla normativa europea che lo tutela in caso di imprevisti.
In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per sapere cosa fare e come comportarsi nel caso in cui il VOSTRO VOLO venisse cancellato.
Regolamento dell’Unione Europea (CE) N. 261/2004
Il Regolamento dell’Unione Europea (CE) N. 261/2004 disciplina e regolamenta i diritti riservati al viaggiatore in caso di cancellazione di un volo o di overbooking (prenotazione annullata per mancanza di posti a sedere).
L’art. 8 del Regolamento (CE) in caso di cancellazione del volo aereo prevede la possibilità per il viaggiatore danneggiato di chiedere alternativamente:
- il rimborso del prezzo del biglietto per il viaggio non effettuato;
- un volo alternativo il prima possibile o un volo alternativo in una data successiva a quella scelta dal passeggero.
La compagnia è tenuta a fornire ai passeggeri del volo cancellato:
- una sistemazione gratuita in albergo;
- buoni pasto per il tempo d’attesa;
- trasporto gratuito dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
- il diritto ad effettuare due chiamate telefoniche oppure il diritto ad inviare messaggi via fax o e-mail nel caso in cui il passeggero non sia dotato di connessione via internet o di telefono.
Oltre alle garanzie sopra elencate, il viaggiatore, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
- € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
- € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea
Bisogna tenere presente inoltre che la somma a cui si ha diritto viene dimezzata nel caso in cui al passeggero venga offerto un volo alternativo il cui l’orario di arrivo non superi:
- 2 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originale per tratte pari o inferiori a 1.500 km
- 3 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originale per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
- 4 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originale per le tratte aree che non rientrano nelle precedenti tipologie elencate
La compensazione pecuniaria invece non è dovuta se:
la compagnia aerea ha avvertito il Cliente della cancellazione del volo almeno due settimane prima dalla data di partenza. Dunque il cliente avrà diritto al solo rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata:
– se la compagnia aerea ha informato il passeggero della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e abbia offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
– la compagnia abbia informato il passeggero della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
– la cancellazione del volo sia stata determinata da cause eccezionali quali ad esempio:
- condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo
- chiusura dello spazio aereo
- rischi per la sicurezza dei passeggeri
- problemi legati a una possibile instabilità politica del paese di partenza o destinazione
La compensazione pecuniaria non preclude comunque la possibilità al Cliente di chiedere anche gli ulteriori danni patiti a causa della cancellazione del volo, quale ad esempio il risarcimento del disagio subito o ancora di altri costi sostenuti in conseguenza di tale evento.
In conclusione
In conclusione, se dovesse capitarVi di subire una cancellazione del volo, il suggerimento per poter poi chiedere un risarcimento è quello di conservare:
- la carta d’imbarco;
- il biglietto;
- il documento su cui è riportato il codice di conferma della prenotazione (solitamente ricevuto tramite e-mail al momento dell’acquisto del biglietto);
- tutti gli scontrini delle spese eventualmente sostenute (ad esempio per pasti, taxi, albergo, ecc.).