IL CONIUGE CHE HA PAGATO PER INTERO LE RATE DEL MUTUO DELLA CASA PUO’ OTTENERE IL RIMBORSO DALL’ALTRO?
La Corte di Cassazione Civile Sez. III con la recentissima ordinanza del 21.02.2023 n. 5385 ha risposto a questa domanda.
VEDIAMO IL CASO!
Nel 2015 un uomo si rivolgeva al Tribunale di Treviso per chiedere la condanna della moglie, con la quale si era già separato consensualmente, al pagamento in suo favore del 50% di tutte le somme corrisposte per l’acquisto della casa in comproprietà, nonché di tutti gli importi da lui versati per il pagamento delle rate del mutuo, per le spese notarili, per la caparra confirmatoria. Durante il matrimonio la donna non aveva contribuito alle spese in quanto casalinga.
Il Tribunale respingeva la domanda del marito di vedersi rimborsare le somme di mutuo eccedenti il 50% di sua competenza perché egli aveva versato questi importi in adempimento all’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare che deve esistere tra coniugi.
La Sentenza di primo grado veniva impugnata in Appello ma anche qui la Corte riteneva che la moglie nulla dovesse al marito.
L’uomo dunque proponeva ricorso in ultimo grado di giudizio.
La Corte di Cassazione, in merito alla domanda propostagli e quindi rispetto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c., stabiliva che:
1) la capacità di lavoro professionale è parificata alla capacità di lavoro domestico, dando dunque la stessa dignità del lavoro “fuori casa” a quello casalingo;
2) il dovere di contribuzione riguarda i bisogni della famiglia e NON l’interesse esclusivo dell’altro coniuge;
3) il dovere di contribuzione esiste sia per le coppie in regime di separazione dei beni ed anche per quelle in comunione dei beni;
4) è nullo qualsiasi accordo tra coniugi che stabilisca che uno dei due non contribuirà in nessun modo al nucleo famigliare;
5) l’obbligo di contribuzione, seppure abbia un contenuto economico, ha la funzione di adempiere ad obbligo di natura personale.
Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha dichiarato che in linea generale ed astratta, NON sono ripetibili (quindi non possono essere chieste indietro) tutte quelle somme (anche se molto elevate) versate per concorrere a realizzare il progetto di vita comune.
Tornando alla questione mutuo, quindi, non devono essere rimborsate le rate pagate da un solo coniuge ANCHE se la casa fosse intestata solamente all’altro.
Le spese (tra le quali le rate del mutuo) che possono essere chieste in restituzione invece sono quelle successive alla data di separazione.
Ad ogni modo, rimangono escluse dal “rimborso” quelle spese che il Giudice abbia imposto di pagare ad un coniuge come forma di contribuzione al mantenimento dell’altro e/o dei figli o se vi sia un accordo fra le parti per il quale uno dei due debba provvedere da solo a sostenere determinati costi anche dopo la fine del matrimonio.
In definitiva, le rate del mutuo pagate da un coniuge durante il matrimonio non debbono essere rimborsate dall’altro.
Il rimborso della metà della rata sarà invece dovuto se il mutuo viene pagato anche dopo la separazione da uno soltanto dei coniugi.