Con il decreto legge 132 del 2014, convertito con alcune modifiche di legge (legge 162 del 2014), il legislatore ha introdotto un’importante svolta nella gestione delle separazioni e dei divorzi in Italia.
Grazie a tale normativa è possibile separarsi o divorziare in comune evitando la complessa e costosa procedura giudiziale.
Per procedere con questa modalità semplificata devono sussistere alcune condizioni di procedibilità.
Condizioni di procedibilità
- La prima condizione riguarda i figli. Non è possibile procedere in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La procedura semplificata è, infatti, pensata per coniugi che non hanno figli o che, in ogni caso, non si devono occupare del loro mantenimento.
- Come seconda condizione, vi è la necessità per i due coniugi di essere in accordo tra di loro sui termini di separazione o divorzio; dovranno infatti, entrambi, rendere una dichiarazione al pubblico ufficiale del Comune con medesimo contenuto.
- Un’ulteriore condizione rientra nell’impossibilità di concludere patti di trasferimento patrimoniale mediante l’accordo. Non è dunque possibile regolare un eventuale trasferimento della proprietà della casa familiare. Ad ogni modo i due coniugi potrebbero effettuare tale trasferimento in un momento successivo ed in altra sede.
La procedura
Le parti per raggiungere un accordo di separazione ovvero di divorzio devono prendere un appuntamento “presso il comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio“.
I due coniugi devono apparire entrambi dinanzi l’ufficiale dello stato civile e devono dichiarare congiuntamente la volontà di separarsi.
Una volta effettuata la dichiarazione iniziale i due coniugi devono far trascorrere ulteriori 30 giorni.
“…, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo … La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo“.
L’accordo si perfezionerà solo dopo la seconda comparizione dei due coniugi.
Costi e tempistiche
Questa speciale procedura semplificata ha nei tempi e nei costi i suoi vantaggi peculiari rispetto alla più tradizionale separazione giudiziale.
Le tempistiche si aggirano intorno agli uno/due mesi per procedura; devono intercorrere 30 giorni tra la prima dichiarazione e l’effettiva separazione o divorzio.
Prima la separazione e poi il divorzio
Per divorziare la coppia deve attendere 6 mesi dalla separazione che decorrono ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
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