Come fare per la rottamazione delle cartelle Equitalia?
Ormai tutti, chi più chi meno, hanno sentito parlare della possibilità della rottamazione delle cartelle di Equitalia.
L’art. 6 del Decreto Legge n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 255 del 1° dicembre 2016 disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, detta anche – per semplicità – “rottamazione delle cartelle Equitalia”.
Si tratta a tutti gli effetti di un condono. Infatti attraverso tale disposizione i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i loro debiti, passati in mano dall’ente creditore all’esattore, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni. Allo sgravio delle citate voci si accompagna anche la sospensione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare (es. pignoramenti).
Cosa succede in pratica?
Quando abbiamo un debito con lo stato (es. versamenti IVA) e non lo onoriamo nei tempi stabiliti, l’ente creditore trasmette la posizione debitoria ad Equitalia per la riscossione (questo ancora per poco!).
A questo punto Equitalia iscrive a ruolo la posizione debitoria, ossia iscrive il soggetto ed il relativo debito in un elenco detto appunto “ruolo”.
A seguito di questa iscrizione Equitalia emette una cartella che viene notificata al contribuente.
Questa cartella è composta da diverse voci: l’imposta o il tributo da pagare (es. IVA, contributi INPS ecc.), la sanzione pari al 30% dell’imposta, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (sono quegli interessi che si calcolano dal momento in cui scade il pagamento al momento in cui avviene l’iscrizione nel ruolo di Equitalia), gli interessi di mora (sono quegli interessi calcolati dal sessantesimo giorno della notifica della cartella al giorno in cui avviene l’effettivo pagamento) e gli aggi ossia un importo che rappresenta il compenso del lavoro svolto da Equitalia.
Una volta identificate le voci che costituiscono una cartella esattoriale è possibile, pertanto, calcolare in via approssimativa quello che potrebbe essere lo sconto concesso grazie alla rottamazione.
Cosa pagheremo e cosa invece no con la “rottamazione”?
Verranno eliminati gli importi relativi alla sanzione e agli interessi di mora. Si dovranno pagare invece gli importi relativi all’imposta, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi.
Il taglio di queste voci a volte comporta uno SCONTO ADDIRITTURA FINO AL 50% dell’importo totale dovuto in cartella.
La richiesta può essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2017.
E’ possibile dilazionare il pagamento fino ad un massimo di cinque rate.
Il pagamento verrà suddiviso per un 70% nelle prime tre rate ( Luglio, Settembre e Novembre 2017) ed il restante 30% nelle altre due rate (Aprile e Settembre 2018). Qualora non si rispettasse il pagamento anche di una sola delle rate, si decadrà integralmente dal beneficio e il contribuente si troverà a dover versare l’originario importo.