Purtroppo succede…
Hai deciso di far entrare un cane nella tua famiglia. E’ una bella decisione che ha coinvolto tutti i membri della famiglia, e ora tutti vorreste averlo già in casa. Ma ci sono i tempi da rispettare. Perché un cucciolo appena nato deve rimanere con la sua mamma per i primi tre mesi, come è giusto che sia.
Finalmente arriva il momento, ma dopo nemmeno una settimana, l’animale non ce la fa.
Purtroppo, questa non è un’eventualità così rara.
Il dolore è grande ma poi subentra anche un po’ di rabbia…Cosa è successo? Cosa non andava? Come è possibile dopo solo una settimana?
Probabilmente il cucciolo aveva già un problema e a questo punto la domanda sorge spontanea.
Puoi rivolgerti al venditore per avere la restituzione del soldi pagati per l’acquisto? E qualora tu avessi sostenuto delle spese dal veterinario, il venditore te le deve rimborsare? E la sofferenza per avere assistito un cucciolo negli ultimi giorni di vita? Può costituire una voce di danno da chiedere a titolo di risarcimento?
Vediamo un po’ cosa dice la legge.
L’art. 1496 del Codice Civile parla proprio della vendita degli animali. E stabilisce che la garanzia per i vizi del cucciolo è essenzialmente regolata dalle stesse norme, che disciplinano la compravendita di beni. Salva l’esistenza di leggi speciali.
Purtroppo, per la nostra legge, gli animali sono equiparati a beni mobili. Nonostante la triste definizione, la notizia positiva è che in caso di loro morte, il venditore è obbligato a rispondere dei vizi del medesimo.
Quando si parla di esseri viventi, sarebbero da considerare “vizi” tutte le malattie e tutti i difetti caratteriali e/o morfologici. In realtà, nel caso dell’azione di risarcimento danni, per “vizi” si intendono le patologie di cui può essere affetto il cucciolo.
Per avere diritto al risarcimento, il vizio/ patologia deve essere:
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- pregresso, ovvero esistere prima dell’acquisto;
- occulto, quindi non apparente e non facilmente riconoscibile da chi acquista;
- grave, nel senso che va ad incidere sulla vita dell’animale e che, se l’acquirente ne fosse stato a conoscenza, non l’avrebbe comprato.
Cosa devi fare quindi?
In presenza di un vizio di tale genere, la prima cosa da fare è denunciarlo al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. La legge non prevede una modalità particolare per la denuncia, ma il consiglio è quello di inviarla a mezzo raccomandata a.r. o tramite messaggio o con qualsiasi altro mezzo che lasci prova di aver effettivamente comunicato il vizio.
Una volta compiuta questa operazione, ricordati che hai un anno di tempo per poter proporre, davanti al Giudice, l’azione di garanzia nei confronti del venditore.
Il Giudice di Pace di Macerata ha dato una sua interpretazione
A riguardo di questi termini temporali da rispettare, è doveroso segnalare che recentemente il Giudice di Pace di Macerata con la sentenza 250/13, depositata il 7 luglio, ha equiparato gli animali a beni di consumo e ha così applicato l’art. 132 del Codice del Consumo che dice:
- “Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
- Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
- Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
- L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Se fosse come ritenuto dal Giudice di Pace di Macerata, in caso di morte del proprio cucciolo entro i due anni successivi all’acquisto, dovresti denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta e promuovere l’azione di risarcimento entro i 26 mesi dall’acquisto.
Un aspetto interessante
Se il vizio si manifesta entro 6 mesi dall’acquisto, si presume che lo stesso sia da attribuire al venditore, senza necessità di fornire alcuna prova.
Ad ogni modo, il consiglio è quello di tenere in mente i termini del Codice Civile (8 giorni denuncia vizio, 1 anno per agire in giudizio), rappresentando quella del Giudice di Pace di Macerata una mera interpretazione, per ora abbastanza isolata.
Abbiamo chiarito dunque COME ed entro QUANDO promuovere l’azione.
Ma….quanto ti puoi aspettare?
Chi compra, in particolare, può formulare le seguenti richieste al venditore:
- Può chiedere la risoluzione del contratto e quindi la restituzione del prezzo. In alternativa può chiedere la riduzione del prezzo, sempre che il difetto non ecceda i limiti di tolleranza. Dunque, sicuramente in caso di morte dell’amico a quattro zampe, il compratore ha tutto il diritto di chiedere la restituzione del prezzo.
- Oltre alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, il compratore può sempre chiedere anche il risarcimento del danno derivato dal vizio dell’animale, in questo caso dalla sua morte.
Ma quali danni possono essere richiesti? Certamente il compratore ha diritto di vedersi riconosciute le eventuali spese sanitarie sostenute per tentare di curare l’animale e tutti gli altri costi affrontati, a causa di tale evento.
E il danno morale per la perdita del cucciolo?
Sul punto nel marzo 2015, la Corte d’Appello ha segnato un passo in avanti, riconoscendo un danno morale al padrone del cane deceduto per responsabilità del veterinario.
I giudici si sono espressi così:
“Non sembra dubitabile che la perdita di un animale d’affezione, specie nel caso in cui il rapporto sia radicato nel tempo, comporti un pregiudizio. Non soltanto alla sfera emotivo-interiore. Ma sia suscettibile di modificare e alterare le abitudini di vita e gli assetti relazioni del danneggiato. Proprio nel caso di un cane da compagnia è fin troppo noto come le abitudini dell’animale influiscano sulle abitudini del padrone e come il legame che si instaura sia di una intensità particolare. Sicché affermare che la sua perdita sia “futile” e non integri la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata, non sembra più rispondente ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori”.
Alla luce di questa decisione, è doveroso fare una precisazione
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- non tutta la giurisprudenza è concorde con questa impostazione. Ad esempio il Tribunale di Milano, nel 2014, ha precisato che il danno morale è riconoscibile solamente se collegato ad una condotta punibile penalmente;
- nel caso della morte di un cucciolo dopo poco dal suo acquisto, molto probabilmente il danno morale verrà riconosciuto in minor misura, in quanto il tempo per creare un sentimento di legame è stato poco. Di contro, vi è sicuramente lo shock di perdere l’animale, così inaspettatamente e all’improvviso.
Per concludere, se dovesse malauguratamente capitarti un evento di tal genere, è sempre bene rivolgersi ad un professionista, che ti possa suggerire se ci sono gli estremi per tutelarsi legalmente.