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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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La Responsabilità Medica

Cosa si intende per responsabilità medica... costituzione degli eredi. Mancato intervento del personale sanitario...

28 Giugno 2022 da Manuela Rigoni

Cosa si intende per “responsabilità medica”?

Quando si parla di responsabilità medica si indica quel tipo di responsabilità che deriva dai danni causati ai pazienti per errori od omissioni dei sanitari.

In questo articolo affronteremo proprio il caso di un mancato accertamento medico.

Mancati accertamenti medici

A questo proposito, nella Ordinanza datata 25.05.2022 ed emanata dalla Corte di Cassazione si affronta il caso di una sanitaria che non ha rilevato dall’ecografia eseguita su un paziente, una evidente patologia tumorale e conseguentemente non ha prescritto ulteriori accertamenti. Tale grave mancanza ha impedito al malato di sottoporsi alle cure necessarie tanto che lo stesso decedeva.

Al termine del giudizio di primo grado, promosso dal paziente e dopo il suo decesso, proseguito dagli eredi, il Tribunale condannava la sanitaria al risarcimento dei danni.

La dottoressa dunque impugnava la sentenza, la quale veniva rigettata dalla Corte d’Appello, che la condannava al risarcimento ulteriore delle spese di secondo grado.

Importanza nel processo della consulenza tecnica d’ufficio (CTU)?

La sigla CTU significa “Consulente Tecnico d’Ufficio” ed identifica quel professionista che lavora al fianco del Giudice prestando consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze.

Tornando al caso in esame, la ginecologa, lamentando che in Appello non era stata rinnovata la CTU, da lei richiesta anche in quel grado di giudizio per provare la sua “innocenza”, decideva di fare ricorso alla Cassazione.

Secondo la ginecologa dunque, le ecografie prodotte dalla paziente non erano idonee a ipotizzare una patologia tumorale. La C.T.U di primo grado doveva essere pertanto riesaminata.

La Cassazione ritenne invece che le ecografie risalenti a maggio 2006 riportassero il tumore progredito al quarto stadio. Da qui la convinzione della Corte che nelle ecografie precedenti presentate durante la visita della paziente, il tumore doveva essere per questo già presente e progredito al secondo stadio.

Il fatto risulta dunque rientrare in materia di responsabilità medica; infatti la paziente con un intervento mirato ed adeguato avrebbe avuto vita più lunga ed in condizioni migliori.

In ragione di ciò, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per questo la sanitaria veniva definitivamente giudicata colpevole.

Archiviato in:Diritto civile, Risarcimento danni Contrassegnato con: CTU, responsabilità medica

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