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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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Separazioni, divorzi, risarcimento dei danni recupero crediti, diritto bancario, diritto del lavoro, testamento

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Posto online tutta la mia vita… anche il tradimento!

1 Settembre 2020 da Manuela Rigoni

Accade spesso di vedere sui social network sfoghi di ogni tipo e natura. Gli iscritti più assidui sono soliti infatti pubblicare molti momenti della propria vita, qualcuno incurante del fatto che ciò che pubblica a volte può essere dannoso.

Anche nelle coppie, sposate o semplicemente conviventi, può succedere che uno dei due si invaghisca di un altro/a al punto da voler rendere pubblica anche la sua relazione extraconiugale.

Ma da questa scelta nascono delle implicazioni sul piano giuridico che, in caso di rottura della coppia, possono comportare l’addebito della separazione nei confronti dell’adultero.

Il Social Network quale fonte di prove per il tradimento subito!

Ormai da qualche anno i giudici ritengono valide le prove fornite dalle piattaforme social nei giudizi di separazione. Sono diverse le sentenze che hanno come elemento comune uno dei due coniugi che intraprende e/o rivela la propria relazione extraconiugale su Facebook o altri mezzi simili.

Annuncio su Facebook del nuovo fidanzamento.

La più recente è la sentenza n. 2525/2020 del Tribunale di Bari, nella quale il giudice ha deciso di addebitare la separazione alla moglie, rea di avere tenuto un comportamento contrario agli obblighi coniugali. La medesima infatti aveva in precedenza annunciato il proprio rapporto con un altro uomo tramite selfie e post su Facebook e poco dopo si era trasferita presso l’abitazione del nuovo compagno, provocando dunque la cessazione del rapporto con il coniuge.

Anche intraprendere un relazione adulterina online costituisce una violazione degli obblighi coniugali.

Quando le dichiarazioni pubbliche ledono la dignità del coniuge.

Simile è il caso delle sentenze n. 456/2016 del Tribunale di Roma e n. 2643/2016 del Tribunale di Torre Annunziata: la giurisprudenza ha ritenuto lesive, nei riguardi della dignità del coniuge offeso, le dichiarazioni pubbliche sui social network riguardanti rapporti sentimentali adulterini. Anche in questi casi l’addebito è scattato nei confronti del coniuge fedifrago, per due motivi: violazione del dovere di fedeltà e comportamenti lesivi nei confronti della reputazione e dell’onore dell’altro coniuge.

Addebito per il coniuge che lascia il domicilio della coppia.

Invece, nella situazione affrontata durante la sentenza n. 9933/2018 del Tribunale di Roma, il coniuge risultava colpevole di aver violato sia l’obbligo di fedeltà che l’obbligo di coabitazione e gli veniva dunque addebitata la separazione. Il sopraccitato infatti, dopo aver intrapreso un legame adulterino con un’altra donna, poi reso pubblico online, si era sempre più allontanato dal domicilio della coppia.

Quindi… Il tradimento via social fa scattare l’addebito della separazione!

In linea generale la giurisdizione [1] ritiene il tradimento dichiarato pubblicamente o veicolato tramite i social network come valido motivo di addebito della separazione, in quanto causa della violazione del dovere di fedeltà.

[1] Sentenza n. 7132/2015 Corte di Cassazione; Sentenza del 30/04/2016 Corte d’Appello di Torino; Sentenza n. 1100/2016 Tribunale di Prato.

Archiviato in:Diritto civile, Famiglia Contrassegnato con: addebito, facebook, mi tradisce, online, relazione extraconiugale, separazione, social media, social network, tradimento

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