Ho la patente scaduta e non posso rinnovarla. Cosa succede?
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)prevede all’Art. 104 :
“1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Per fare chiarezza, i documenti interessati dalla norma sopra citata sono:
- alla lettera c) “il DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”;
- alla lettera d) “il DOCUMENTO D’IDENTITÁ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”;
- alla lettera e) “il DOCUMENTO D’IDENTITÁ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta”; previsti all’art. 1 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
La Patente di guida che tipo di documento è?
Si precisa che la patente di guida è un documento di riconoscimento, ma è anche un atto abilitativo.
Nasce un dubbio sulla applicabilità alla PATENTE DI GUIDA dell’art 104 che prevede la proroga della validità delle patenti scadute dopo il 17.03.2020 al 31 agosto 2020, appena esaminato, oppure dell’art 103 dello stesso Decreto Legge 17.03.2020 che prevede per gli atti appunto abilitativi la proroga della validità dei documenti scaduti nel periodo dal 31.01.2020 al 15.04.2020, sino al 15 giugno 2020.
Ovvero l’articolo 103 del Dl prevede che «tutti gli atti abilitativi comunque denominati» in scadenza tra il 31 gennaio (data in cui il Governo ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza) e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno. E la patente ribadiamo è pure un atto abilitativo.
Di qui un duplice dubbio:
- sulla data finale della proroga della validità della patente (ovvero 15 giugno o 31 agosto?);
- sul periodo in cui è intervenuta o interviene la scadenza al fine di avvantaggiarsi della proroga della validità della patente ovvero quello compreso fra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 oppure se intervenuta successivamente al 17.03.2020.
Il dilemma è stato risolto con la circolare 9209 del capo dipartimento dei Trasporti terrestri, firmata il 19 marzo, il quale ha unito le disposizioni di cui all’art. 103 e art. 104 dl 17.03.2020 nel senso più favorevole al cittadino, prendendo in considerazione tutte le patenti scadute a far data dal 31 gennaio 2020 e prevedendo la proroga della validità al 31 agosto.
Quindi la patente di guida, ancorché scaduta, dopo il 31 gennaio 2020, consentirà di utilizzare l’automobile sino al 31 agosto 2020. Poi sarà necessario procedere al rinnovo.