Non di rado accade che una famiglia prenda casa in affitto e dopo qualche mese insorgano dei problemi nell’utilizzo dell’immobile, come ad esempio il fatto che le pareti si ricoprono di muffa, tanto da costringerli a chiedere l’intervento del locatore.
Il proprietario potrebbe rimandare gli interventi necessari, o peggio, non curarsi dell’ambiente insalubre nel quale la famiglia si ritrova a vivere.
In questo caso, è legittimo per gli inquilini recedere in anticipo dal contratto di locazione o, in alternativa, non pagare il canone? Vediamo cosa prevede la giurisprudenza.
Quali sono i diritti degli inquilini?
Fenomeni come muffa e umidità, secondo la Cassazione, rientrano tra le irregolarità che costituiscono una condizione di pericolo in grado di esporre il conduttore e gli altri inquilini ad un ambiente malsano che pregiudica la loro salute ed il loro benessere.
Il conduttore infatti, secondo gli articoli 1578 e 1581 C.C., ha il diritto di recedere in anticipo dal contratto di locazione, o in alternativa, di chiedere una riduzione del compenso previsto dal contratto stesso, anche nel caso di vizi avvenuti nel corso della locazione.
Le norme di riferimento, gli art. 1578 e art. 1581 C.C.
c.c. art. 1578. Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata [c.c. 2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [c.c. 1580].
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna [c.c. 1494, 1581].
c.c. art. 1581. Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Il recesso anticipato per giusta causa
L’inquilino è però tenuto a denunciare le irregolarità al proprietario nel tempo più breve possibile. In ogni caso, per lo scioglimento del contratto deve dare un preavviso di sei mesi tramite l’invio di una pec o una raccomandata che indichi i motivi che hanno condotto lo stesso a chiedere il recesso anticipato.
Prendendo spunto dalla recente sentenza n. 29329/2019 Cass. e ribadendo quanto affermato sinora infatti “[…]la conoscenza dei vizi da parte del conduttore non libera il locatore da responsabilità, né limita la sua responsabilità se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa locata (art. 1579 c.c.). La presenza del vizio denunciato, dunque, giustificava il recesso anticipato dal contratto.”
Devo restituire l’immobile: sono tenuto a tinteggiarlo?
Per quanto riguarda la tinteggiatura dei locali alla cessazione del contratto di locazione, che la maggior parte dei locatori richiede all’inquilino verbalmente e a volte facendo rientrare tale onere fra le condizioni del contratto stesso, non esiste alcuna normativa che imponga quest’obbligo in capo al conduttore.
Anzi, richiamando la meno recente sentenza n. 4357/1984, la Cassazione ritiene che: “rientra nel normale degrado d’uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti”.
Si può dunque ben concludere che l’inquilino non è obbligato in nessun modo ad occuparsi delle pareti dell’immobile quando se ne va a vivere altrove.