È necessario che vi sia il matrimonio tra i due genitori per far scattare gli obblighi di filiazione?
A chi spettano le spese per il mantenimento?
È reato far mancare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni?
Art. 30 della Costituzione
Secondo l’articolo 30 della Costituzione, «É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.»
Ne consegue quindi che gli obblighi dei genitori che derivano dalla filiazione non subiscono nessuna modifica anche se padre e madre non sono legati dal vincolo matrimoniale.
Per questo motivo infatti il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche in caso di genitori non sposati.
Sentenza n. 8297/2019
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza del 5 dicembre 2018 – 25 febbraio 2019, n. 8297 ha previsto che:
«Come stabilito da questa Corte il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, n.m.; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, n.m.).»
E se i figli sono maggiorenni?
Per quanto riguarda invece i figli maggiorenni e abili al lavoro non vi è l’obbligo delle spese di mantenimento.
Quest’ultimo invece permane se il figlio maggiorenne in questione è inabile totale e permanente al lavoro: in tal caso ne consegue che i genitori hanno l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza.
Quindi non provvedere alle spese di mantenimento di un minore o di un figlio adulto e inabile costituisce un reato.
Art. 570 del Codice Penale
In relazione a quanto riportato in precedenza, l’art. 570 C.P. prevede quanto segue:
«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale , alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.»
Sentenza n. 1342/2019
La recente sentenza della Cassazione di cui in epigrafe, definisce il concetto di inabilità al lavoro prevista dall’art. 570 cp, 2° comma.
«L’inabilità al lavoro rilevante ai sensi del citato art. 570 cp, comma secondo, che impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, come totale e permanente inabilità lavorativa».
Verificata l’assenza di inabilità, quindi, la Suprema Corte, decideva che il genitore in questione non avesse più l’obbligo di contribuire al sostentamento della figlia in quanto maggiorenne e abile al lavoro.
«Sulla scorta di quanto sopra, risulta di tutta evidenza l’insussistenza dei presupposti dell’incriminazione in oggetto.
Come si evince dalla sentenza, alla data dell’inizio del delitto permanente (17 ottobre 2009, giusta contestazione), la figlia era ormai maggiorenne (essendo nata il 4 dicembre 1985); d’altra parte, dalla ricostruzione in fatto tratteggiata in motivazione, risulta chiaro che la ragazza non era inabile al lavoro, tanto che svolgeva un lavoro con contratto part-time (v. pagina 4 della sentenza).»
Talvolta capita che sia solo uno dei due genitori a sostenere le spese per il mantenimento del figlio… cosa dice la legge in merito?
Ordinanza n. 16404/2019
L’Ordinanza in esame riguarda l’inadempimento dei mezzi di sostentamento da parte di un genitore. La Cassazione stabilisce quanto segue:
«Quanto, invece, al rimborso delle spese di mantenimento del minore, rileva il Collegio che ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c., che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro.»
Art. 147 del Codice Civile
L’art. 147 C.C. prevede infatti quanto segue:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.»
Pertanto gli obblighi derivanti dalla filiazione spettano, di norma, ad entrambi i genitori.
Art. 148 del Codice Civile
L’art. 148 C.C. stabilisce poi che:
«I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. »
Nell’art. 148 C.C. viene quindi prevista la possibilità di agire in giudizio contro il genitore che non contribuisce ai mezzi di sostentamento dei figli.
Pertanto chi mantiene da solo il figlio ha diritto di regresso verso il genitore inadempiente.