Le valutazioni del personale nel triennio
La sigla P.E.O sta ad indicare le “Progressioni Economiche Orizzontali”.
Le Progressioni Economiche Orizzontali consistono in un percorso di avanzamento all’interno di ciascuna categoria, riservato ai dipendenti dell’amministrazione pubblica. Lo scopo è quello di incentivare il personale a lavorare al meglio. Il riconoscimento consiste quindi in un aumento della retribuzione.
Le progressioni economiche orizzontali sono disciplinate dall’art. 16, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 dispone che:
“Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”
E’ importante quindi per il dipendente essere valutato dalla Pubblica Amministrazione nel corso dei tre anni per essere ammesso alle PEO.
Cosa succede se nel triennio il dipendente è per un periodo in malattia?
In questo articolo affronteremo il caso di un DIPENDENTE di un Ente Locale, al quale veniva negata l’ammissione alla graduatoria delle Progressioni Economiche Orizzontali, in quanto gli mancava una valutazione corrispondente ad un anno del triennio.
L’Ente motivava la sua decisione in quanto il dipendente, nel corso di quell’anno, era rimasto a casa in malattia.
Il dipendente, quindi, a causa della mancata valutazione, non raggiungeva il punteggio necessario per l’ammissione alle graduatorie delle P.E.O.
La condotta tenuta dall’Ente era dunque in palese violazione dell’art. 36 del CCNL Enti Locali il quale prevede che: “le schede di valutazione vanno elaborate sulla base dell’apporto dato dal lavoratore nelle giornate in presenza, ma non necessariamente in modo proporzionale a queste”.
ARAN con parere n.7706 del 14.03.2022, richiamando le norme del CCNL (artt. 16, comma 3, e 36 CCNL Enti Locali), confermava la legittimità del dipendente a venire valutato dall’Ente Pubblico anche se per un periodo si trovava in malattia.
Affermava infatti che: “il dipendente che sia stato lontano dal luogo di lavoro a causa di una prolungata malattia, debba e possa partecipare alla selezione per l’attribuzione della progressione economica, data la mancanza di divieti formali ed espressi di fonte legale o contrattuale.”