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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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L’amministrazione di sostegno

19 Gennaio 2017 da Manuela Rigoni

Cosa è l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno (introdotto dalla legge n° 6/2004 ) tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenze, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti.

A differenza degli altri strumenti di protezione previsti nel nostro ordinamento giuridico (interdizione, inabilitazione e curatela), quello dell’amministrazione di sostegno è il più flessibile e duttile in quanto i suoi effetti sono determinati volta a volta dal provvedimento del Giudice Tutelare e non sono quindi predeterminati dalla legge come accade per l’interdizione e l’inabilitazione.

L’amministrazione di sostegno può essere aperta nei confronti dei soggetti maggiorenni, poiché i minori sono già tutelati in quanto tali, nelle descritte situazioni di difficoltà: si consideri una persona anziana o un disabile fisico e/o psichico che non siano più in grado di occuparsi delle vicende che li riguardino (a titolo esemplificativo si pensi anche solo ai rapporti che necessariamente si debbono intrattenere con Enti, Istituti bancari ecc…).

L’intervento volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del soggetto interessato può essere proposto da parte dei soggetti individuati dalla legge che sono: lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, dal tutore e dal curatore, dal pubblico ministero nonché dai responsabili dei servizi sociali direttamente impegnati nella cura della persona (art. 403 cc)

Depositato il ricorso si apre la fase centrale del procedimento caratterizzata dall’audizione personale da parte del Giudice Tutelare della persona beneficianda.

Il procedimento si chiude con l’emissione di un decreto in cui il Giudice Tutelare designa l’amministratore di sostegno e indica, in relazione alla specificità della situazione ed alle esigenze del singolo soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario perseguendo l’obiettivo della minore limitazione della capacità di agire dell’interessato (art. 1 L. 6/2004)

L’amministratore di sostegno nominato è la persona designata direttamente dall’interessato ovvero scelta preferibilmente tra il coniuge e i parenti o, in mancanza, tra altri soggetti, ad esempio i professionisti che si siano resi disponibili alla nomina. In ogni caso la scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, così come disposto dall’articolo 408 comma 1 del c.c.

Lo Studio legale Rigoni fornisce consulenza ed assistenza sulle questioni relative alla tutela dei soggetti deboli affiancando il cliente sia nella fase prodromica all’instaurazione del procedimento che in quelle successive.

Archiviato in:Diritto civile

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