Per la formalizzazione di un contratto con i consumatori ci sono delle regole.
Hai presente le aziende che chiamano a casa tentando di venderti qualcosa?
Pratica commerciale, ingannevole e fraudolenta, è quella posta dagli operatori telefonici delle oggi giorno numerosissime compagnie elettriche, telefoniche, etc., ai danni dei consumatori, a cui spesso rifilano dei contratti senza che vi sia la volontà da parte di chi riceve la telefonata di aderire all’offerta.
Si perché spesso, chi risponde al telefono, non ha la prontezza per reagire ed impedire l’avvio della pratica di formalizzazione di un accordo di fornitura.
Vi offriamo quindi un breve approfondimento per difendervi da queste spiacevoli situazioni.
Quali sono presupposti legali per la formalizzazione di un contratto con i consumatori?
Innanzitutto è onere del “professionista” fornire una serie di informazioni precontrattuali quali:
- la fonte del servizio, vale a dire l’identità del professionista e la sua sede, ritenuti dati fondamentali;
- le informazioni obbligatorie relative all’oggetto offerto: caratteristiche del bene o servizio, costi (prezzo, tasse, spese di consegna), modalità di pagamento e di consegna del bene o di prestazione del servizio o di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- l’informazione sull’esistenza o meno del diritto di recesso, su modalità e tempi del ritiro del bene nel caso di recesso, sui costi dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, sulla durata di validità dell’offerta e del prezzo e sulla durata minima del contratto ad esecuzione continuata o periodica; al fine di non incorrere in una richiesta di risarcimento danni da parte del consumatore.
Quindi, con l’entrata in vigore del D.lgs. 21/2014 gli obblighi informativi precontrattuali sono diventati più stringenti, in ordine all’identità del professionista-venditore (che è tenuto a fornire indirizzo geografico, numero di telefono, fax, indirizzo elettronico), alle caratteristiche del prodotto o del servizio, alle modalità di pagamento (l’importo deve essere comprensivo delle tasse) e garanzie a favore del consumatore.
In ogni caso, il consumatore si vincola soltanto con l’accettazione per iscritto dell’offerta.