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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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Infortunio sul lavoro: chi è responsabile?

La legge impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo l’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008. La Cassazione (ord. n. 21714/2025) ha ribadito che il datore deve non solo predisporre le misure di sicurezza, ma anche vigilare concretamente sulla loro applicazione e provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso. Sul piano penale, può rispondere per lesioni o omicidio colposo se l’infortunio deriva dalla mancata formazione o vigilanza, salvo che il comportamento del lavoratore sia stato del tutto anomalo e imprevedibile.

29 Ottobre 2025 da Manuela Rigoni

L’infortunio

Il concetto di infortunio sul lavoro può ricavarsi dal DPR n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Si considera infortunio tutto ciò che avviene “per causa violenta in occasione di lavoro” da cui derivino “la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Tutela assicurativa INAIL

Il testo unico sopra richiamato prevede una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni, strettamente correlati al lavoro e alle malattie professionali. La tutela in tali casi è garantita dall’INAIL. Solamente eccezionalmente non è prevista l’attivazione della copertura assicurativa ovvero nel caso di: “infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni” e di “conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

Responsabilità del datore di lavoro

La legge prevede diverse norme atte a prevenire, quanto più possibile, il verificarsi di infortuni.

Il Codice Civile, in primis, dispone all’art. 2087 che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.“

Fra le misure che deve adottare, come visto in un nostro recente articolo, l’art 37 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che:

“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza“.

Ciò premesso, in taluni casi è possibile per il lavoratore chiedere un risarcimento del danno subito.

Per determinare la responsabilità di un eventuale infortunio è utile analizzare i recenti e costanti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione in materia.

In particolare, l’ordinanza n. 21714/2025 della Corte di Cassazione enuncia i seguenti principi:

Con riferimento all’onere di prova del lavoratore: “incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi“.

Per quanto concerne l’onere di parte datoriale: “grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento lesivo“.

Il giudice a quel punto sarà chiamato a valutare le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.

Dovrà, inoltre, valutare se il datore di lavoro o il responsabile demandato alla sicurezza abbiano:

1)“vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione;”

2) “garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali;“

3) “ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente“.

Il lavoratore che ritiene dunque che il suo infortunio sia dipeso da mancanze datoriali potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere il giusto ristoro.

Responsabilità penale

In capo al datore di lavoro si potrebbe configurare anche una responsabilità di tipo penale, in particolare con riguardo alle fattispecie penali previste agli artt. 589 e 590 del Codice Penale: omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Peraltro, entrambe le norme prevedono un’aggravante nel caso in cui il reato sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Anche in questo caso è utile approfondire la tematica in relazione agli insegnamenti della Corte di Cassazione che si è occupata della tematica dovendosi pronunciare con riguardo al caso di un’impresa nella quale è avvenuta la morte di un dipendente, caduto all’interno di un silos durante lo svolgimento di un intervento di manutenzione (Cass. pen., Sez. IV, Sent., n. 12326).

“il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui
suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore
che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di
conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi
, né l’adempimento di tali
obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”
.

Il datore di lavoro è, invece, esonerato da qualsivoglia responsabilità quando:

“il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”

Contattaci per raccontarci la tua esperienza: insieme valuteremo la migliore tutela per te!

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