Se lavorare è faticoso, sicuramente lo è ancora di più, se si è tenuti a farlo nei giorni festivi, quando la maggior parte delle persone sono a casa dal lavoro e possono godersi una giornata libera. Lo sanno bene alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i sanitari o gli agenti di polizia.
L’interrogativo che può sorgere è se un lavoratore sia effettivamente tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nei cosiddetti “giorni rossi” del calendario, qualora questi coincidano con un giorno infrasettimanale.
La normativa di riferimento è riportata nella L. n. 260/1949 contenente le disposizioni in materia di ricorrenze festive, la quale espressamente individua le date nelle quali è previsto il diritto di astensione dall’attività lavorativa.
Sul tema, si è pronunciata la Cassazione civ. Sez. Lavoro con la sentenza n. 18887/2019, stabilendo la legittimità del rifiuto del lavoratore di prestare l’attività lavorativa infrasettimanale, che avrebbe dovuto esplicarsi nella festività del 1 Maggio. Secondo la Corte, la L. n. 260/1949 è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose.
È chiara dunque, la posizione della Suprema Corte, nel sancire come diritto soggettivo pieno con carattere generale, il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali, non derogabile in virtù di una scelta unilaterale del datore di lavoro (ancorché motivata da esigenze produttive).
Se questo orientamento giurisprudenziale vale per la generalità dei lavoratori, un discorso a parte deve farsi invece per il personale alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, per il quale è statuito l’obbligo specifico della prestazione lavorativa durante le festività, nel caso in cui l’esigenza del servizio non permetta tale riposo.
Per la Corte è certamente possibile rinunciare al riposo ma solo tramite:
- un accordo delle parti individuali (lavoratore e datore di lavoro), come già previsto dalla pronuncia della Cassazione n. 16592/2015. In mancanza di un accordo, la giurisprudenza più volte si è pronunciata sostenendo la nullità del provvedimento con il quale il datore di lavoro aveva imposto unilateralmente ai suoi dipendenti di lavorare nelle festività infrasettimanali. Allo stesso modo nessuna validità avranno i richiami, le sospensioni, le multe e i provvedimenti espulsivi nei confronti del lavoratore che abbia liberamente goduto del suo diritto all’astensione dall’attività lavorativa nei predetti giorni. In considerazione di ciò, il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione che gli spetta per la giornata festiva, pur in assenza di attività lavorativa. La Cassazione con Sentenza n. 16592/2015, ha ribadito i principi già espressi anche nella precedente decisione n. 16634/2005, per i quali la L. n. 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività in essa previste. Secondo la Corte la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo.
Onde per cui, il provvedimento del datore di lavoro che obbliga il dipendente a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale è nullo in difetto del consenso del lavoratore, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento, sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio.
- accordi sindacali da Organizzazioni Sindacali a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 2248/2016; Cass. n. 16644/2005). I contratti collettivi, quindi, non possono derogare in peius ad un diritto del singolo lavoratore, se non nel caso in cui sia quest’ultimo ad aver conferito alle organizzazioni sindacali esplicito mandato in tal senso. Se i contratti collettivi prevedessero l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, andrebbero illegittimamente ad incidere sull’indisponibile diritto dei lavoratori di astenersi dalla prestazione.