In ragione della pandemia Covid-19 è importante conoscere come comportarsi nonché gli strumenti predisposti per la gestione del proprio lavoro nel caso di un possibile manifestarsi di casi positivi o potenzialmente tali all’interno del nucleo familiare.
Il DPCM del 24 ottobre 2020 nell’allegato 12 contiene il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali il quale prevede che:
“Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus”, infatti “è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”; per queste ragioni “si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività”.
Ancora, il DPCM incentiva “le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”, sempre fermo restando “ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali” oltre all’accettazione “del fatto di non poter fare ingresso o di poter rimanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nel 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio”.
Per quanto attiene all’organizzazione aziendale, le imprese potranno “utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni”.
Come vengono tutelati i genitori dipendenti, pubblici e privati, in caso di quarantena scolastica dei figli?
È intervenuto il Decreto legge n. 111 del 2020 contenente le disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedendo all’art. 5 (concernente il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) che:
“Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla modalità suddetta, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo alla retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Il beneficio può essere usufruito da un solo dei genitori conviventi con il figlio oppure entrambi ma alternativamente. È riconosciuto per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 e salvo il raggiungimento dei limiti di spesa previsti il cui monitoraggio è tenuto dall’INPS il quale non prenderà in considerazioni le domande che andranno a superare il limite di spesa.
La presentazione della domanda
come prevede la Circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, avviene esclusivamente in modalità telematica tramite:
- il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’INPS (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it
- il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Si ricorda che nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente ecc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire entro 30 giorni dalla prestazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, altrimenti la domanda verrà respinta.