La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza per violazione dell’art. 186 co. 2 lett. A) del Codice della Strada
Ti hanno sospeso la patente di guida perché ti hanno accertato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l ?
Se ti stai chiedendo quali saranno le conseguenze e cosa potrai fare, continua a leggere.
Come noto, la guida in stato di ebbrezza costituisce un illecito previsto e sanzionato dall’art. 186 del Codice della Strada.
Quest’ultimo nel prevedere il generale divieto di porsi alla guida “in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”, stabilisce tre fasce di gravità, in relazione al tasso alcolemico accertato, che porteranno a diverse conseguenze.
Quando, il conducente, è considerato in “stato di ebbrezza”?
Il conducente è considerato “in stato di ebbrezza” se dall’accertamento qualitativo a mezzo degli apparecchi portatili (c.d etilometro), risulta un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
La prima fascia di gravità
Analizziamo la prima fascia di gravità, cioè in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), ovvero l’ipotesi rientrante nell’art. 186 co. 2 lett. a) del Codice della Strada.
Tale “prima fascia”, costituisce un mero illecito amministrativo da cui consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 532 ad € 2.127 e la sospensione della patente di guida (da 3 a 6 mesi) a discrezione (in base alle risultanze del test etilometrico) del Prefetto del luogo.
Quali sono le conseguenze in questo caso?
L’agente accertatore, rilevato il superamento della soglia di rilevanza del tasso alcolemico (0,5 g/l) ed essendo necessario provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, redige il verbale (di ritiro patente per la commessa violazione dell’art. 186 CdS) e lo invia, unitamente alla patente di guida ritirata, entro 5 giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Spetterà, infatti, il Prefetto disporre e determinare, nei successivi 15 giorni, la sanzione amministrativa di sospensione della patente di guida.
Con l’ordinanza suddetta il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida che deve avvenire nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordinanza di sospensione della patente. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il Prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
Se l’ordinanza di sospensione della patente non viene emanata nel termine di 15 giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.
Ma quindi? Cosa puoi fare?
Avverso l’ordinanza di sospensione della patente di guida emessa dal Prefetto si può proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi dell’art. 205 CdS, nel termine di 30 giorni dalla data in cui è stata notificata l’ordinanza (60 gg se l’interessato risiede all’estero) ed il Giudice di Pace, può sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Ciò significa che, se a seguito di ricorso il Giudice di Pace riconosce che ricorrono gravi e circostanziate ragioni, posso rientrare in possesso della patente di guida nel frattempo che si concluda il c.d. “giudizio di merito” del ricorso presentato.
Tra i vari motivi di ricorso, ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente confermato, con ordinanza del gennaio 2019, che dev’essere annullato il verbale per guida in stato d’ebbrezza, (con tutte le conseguenze sanzionatorie tra cui la sospensione della patente di guida) se in esso non viene riportato che l’etilometro risulta omologato e sottoposto alla taratura periodica prevista dall’articolo 379 del regolamento di esecuzione del Cds.
Per tali motivazioni è sempre consigliabile, nel caso in cui vi venga sospesa la patente di guida, rivolgersi ad un legale per valutare le conseguenze dell’infrazione e l’opportunità dell’eventuale impugnazione dell’ordinanza Prefettizia.
Si sottolinea, inoltre, che è possibile presentare istanza al Prefetto (ai sensi dell’art. 218 co. 2 CdS) per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque per non più di tre ore al giorno, per necessità lavorative oppure, se non lavoratore, se si beneficia per sé o per un familiare dell’art. 33 L. 104/92 e si necessita del permesso A/R casa/Centro Ospedaliero o Riabilitazione.
Il permesso può essere rilasciato limitatamente ai casi rientranti nella lettera a) dell’art. 186 CdS, cioè unicamente nel caso in cui la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza si configuri quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria e NON sia derivato un incidente dalla commessa violazione.
L’ordinanza che accoglie l’istanza di sospensione è emanata dal Prefetto nei 15 giorni successivi ed il relativo periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.
La prossima settimana analizzeremo le conseguenze dell’accertamento del tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.