Sono circa 8 milioni gli studenti che pochi giorni fa sono ritornati sui banchi di scuola, dopo mesi trascorsi davanti allo schermo di un computer per seguire le lezioni online. Tra eccitazione e allegria per il ritorno alla normalità, c’è anche paura e preoccupazione per il rischio di contagio da coronavirus.
Sono infatti molte le perplessità che colpiscono studenti e genitori. Tra mascherine e banchi distanziati ci si domanda che cosa potrebbe succedere se un alunno risultasse positivo al Covid-19.
A questo proposito sono già numerosi gli studenti che, in seguito alla manifestazione di sintomi legati al coronavirus o al contatto con compagni positivi, si trovano in quarantena con le rispettive famiglie in attesa dei risultati del test.
Per questo motivo, molti genitori si domandano come potranno continuare a svolgere il loro lavoro
Se il figlio è disabile oppure ha meno di 14 anni, uno dei due genitori potrà continuare la sua prestazione lavorativa in smart working, durante il periodo di quarantena della prole, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.l. n. 111/2020.
Questa modalità di lavoro, non tutti lo sanno, era già prevista dall’art 18 della Legge 81/2017, ben prima dello scoppio della pandemia. Viene indicata con il nome di LAVORO AGILE, da lì deriva infatti il termine “smart working”.
L’art. 18 prevede infatti che:
“Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
L’art. 5 del D.l. n. 111/2020 prevede inoltre che, se la modalità agile non potrà essere attivata, il genitore ha comunque diritto ad assentarsi dal lavoro. In quel caso potrà richiedere un’indennità pari al 50% della retribuzione normalmente prevista.
Decreti legge e smart working
Fino al 15 ottobre, data prevista come scadenza dello stato di emergenza, non sarà in vigore l’obbligo di accordo per iscritto tra lavoratore e datore per stipulare la modalità di lavoro da remoto. Lo prevede il D.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (modificato con D.l. n. 83 del 30 luglio 2020).
Le regole da adottare in seguito verranno probabilmente stabilite il 24 settembre durante un incontro con i sindacati istituito dal Ministro del Lavoro Catalfo.
Il decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 17 luglio 2020, invece introduce delle novità per le Pubbliche amministrazioni. Si trovano ora obbligate a sviluppare sistemi adatti a garantire ai dipendenti l’attivazione dello smart working in modo efficiente.