Livello di inquadramento contrattuale
I lavoratori dipendenti firmano un contratto di lavoro nel quale vengono inquadrati in una determinata categoria prevista dal CCNL di riferimento.
Il primo comma dell’art. 36 delle Costituzione disciplina quanto segue:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Il codice civile all’articolo 2103 specifica quanto contenuto nella Carta costituzionale:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Il livello nel quale il lavoratore viene inquadrato può essere determinato da diversi fattori quali, ad esempio: il titolo di studio, la complessità delle mansioni svolte, il grado di autonomia e tutto ciò che riguarda le competenze e la professionalità del lavoratore stesso. Naturalmente al livello assegnato corrisponde anche la retribuzione del dipendente che, come dice la Costituzione, deve essere “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.
Errato inquadramento
Il datore di lavoro potrebbe inquadrare il lavoratore in una mansione inferiore rispetto a quella svolta effettivamente.
Quando questo accade, il lavoratore subisce un danno; ogni mese riceverà, infatti, nella sua busta paga, uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato in caso di inquadramento corretto.
L’evoluzione del lavoratore
Nel corso del rapporto di lavoro il singolo dipendente può acquisire competenze o titoli di studio e, di conseguenza, svolgere mansioni più complesse. Quando questo accade il lavoratore ha diritto ad un aumento di livello nell’inquadramento contrattuale che lo riguarda. Il livello deve essere adeguato alle mansioni che, in quel momento, il lavoratore presta.
L’errato inquadramento può dunque verificarsi nella fase genetica del rapporto ma anche in un secondo momento quando, di fatto, la natura del rapporto lavorativo evolve.
La tutela
Nei casi di errato inquadramento è possibile ottenere tutela chiedendo il riconoscimento del livello adeguato, nonché ottenere il pagamento della differenza retributiva da calcolarsi fra quanto ricevuto in busta paga e quanto avrebbe dovuto realmente percepire.
Per comprendere se il tuo datore di lavoro non ti ha inquadrato correttamente, il Nostro Studio Legale può aiutarti.
Dall’analisi del CCNL siamo in grado di determinare quale sia il tuo corretto inquadramento.
In caso di errore, occorrerà rivolgersi al consulente del lavoro per procedere al calcolo delle differenze retributive dovute.
La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24360/2014, descrive i passaggi necessari per poter addivenire ad un effettivo accertamento dell’errato inquadramento:
“nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall‘accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
A seguito di tale procedimento il giudice, accerta il livello corretto nel quale rientra il dipendente e, se questo è superiore a quello indicato nel contratto, procede con la condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze retributive, nonché con il riconoscimento del diritto al lavoratore ad essere correttamente inquadrato.
Il pubblico dipendente
La Suprema Corte ha stabilito che il pubblico dipendente che abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle previste dal suo contratto ha diritto al recupero delle differenze retributive non percepite sino a quel momento (Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25837 del 11/12/2007):
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato …, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost”.
Il diritto del dipendente pubblico si limita tuttavia al recupero delle somme; il giudice rimane, infatti, privo della possibilità di inquadrare lo stesso lavoratore nella categoria adeguata al livello della sua mansione, in quanto, in materia di pubblico impiego l’accesso ad un inquadramento superiore è subordinato alla disciplina concorsuale tipica di tale tipologia di rapporto.
Se hai dei dubbi circa il tuo rapporto di lavoro non esitare a contattarci, provvederemo a fornirti l’adeguata consulenza.





