Il congedo straordinario ex art. 42 comma 5 d.lgs. n. 151/2001 (modificato dal d.lgs. n. 119/2011) è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. In particolare, possono fruirne, secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo non può superare la durata complessiva di 2 anni (continuativi o frazionato a giorni interi).
Accanto al congedo straordinario, possono essere concessi i permessi retribuiti ex art. 33 L. n. 104/1992, i qualispettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il secondo grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I suddetti soggetti possono beneficiare di 3 giorni, anche frazionabili in ore, di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa.
La Circolare INPS n. 53/2008 al punto 7) si esprime sulla possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92:
“L’art. 42 del d.lgs. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92.
Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse. Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico aggiuntivo, comportando esclusivamente un’anticipazione dell’esercizio del diritto al congedo straordinario fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave”.
Ulteriori permessi sono previsti dall’art. 33 comma 1 D.lgs. n. 151/2001, il quale sancisce che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi art. 4 comma 1 L. 104/92, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’art. 32 (congedo parentale), non superiore a 3 anni. Ciò a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L’INPS con il messaggio n. 3114/2018 al punto 4) ha specificato che: “come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purchè in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Si precisa, al riguardo che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”.
Nel periodo di congedo, i giorni festivi, nonchè il sabato e la domenica, devono venire conteggiati?
La circolare INPS n. 64/2001 ha specificato che affinchè nel periodo di congedo non vengano conteggiati i giorni festivi, il sabato e la domenica è necessaria l’effettiva ripresa dal lavoro (per almeno 1 giorno) che separi il congedo straordinario dai suddetti giorni. La circolare, nello specifico, recita che:
“a proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative del lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa dal lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. […] Due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).”
Si è, altresì, pronunciato il Tribunale di Alessandria Sez. Lavoro nel 2018 a fronte di un ricorso da parte di un lavoratore che riteneva erronea l’interpretazione fornita dall’INPS con riguardo alle modalità di calcolo del periodo per fruire del congedo ex. art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 150/2001.
Secondo il lavoratore, l’INPS mal interpretava la norma perché sosteneva che:
- se i giorni di congedo erano stato fruiti in modo continuativo: le festività dovevano essere conteggiate;
- se i giorni di congedo erano stati fruiti in modo frazionato (con riprese lavorative): i giorni dovevano essere conteggiati al netto delle festività.
Secondo il ricorrente la diversa disciplina delle modalità di calcolo dei giorni festivi, a seconda della scelta di usufruire del congedo in modo frazionato o continuativo, si poneva in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Il Tribunale ha, invece, sostenuto che la scelta del lavoratore di fruire del congedo parentale frazionato in modo da rientrare (quale unico giorno lavorato settimanale) in un giorno diverso dal venerdì ovvero in un giorno comunque non seguito da una festività, comporta un trattamento sicuramente peggiorativo rispetto a quello al quale ha diritto, secondo la tesi accolta, la lavoratrice parte del presente giudizio (che ha fruito del congedo in modo continuativo). Tuttavia è anche vero che, come correttamente osservato dai giudici del merito, il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso liberamente e consapevolmente scelte dal lavoratore.
In conclusione, anche il TAR Molise con sentenza n. 233/2019 si è espresso sulla questione sostenendo che “affinchè le festività e i riposi non vengano conteggiati nei periodi di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati”.