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CARBURANTE “SPORCO” NEL SERBATOIO

8 Marzo 2024 da Manuela Rigoni

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA VETTURA

Vi è mai successo di avere dei problemi con la vostra vettura dopo avere fatto rifornimento? O peggio che a causa del carburante immesso nel veicolo lo stesso si rompa?

Se è accaduto anche a voi non siete ahimè i soli, anzi succede spesso, solo che in pochi sanno che il danno riportato al veicolo non è accidentale ma la causa è dovuta al “carburante sporco”.

Il carburante (benzina o gasolio) risulta “sporco” quando presenta impurità e sostanze estranee, che ne alterano la reale condizione, provocando per lo più, danni non indifferenti alle automobili.

Il perché il carburante sia SPORCO può dipendere da diversi fattori, che riguardano ad esempio la mancata manutenzione negli impianti di rifornimento o ancora può trattarsi di vere e proprie procedure di contraffazione, qual è l’aggiunta di acqua al carburante (rendendolo “annacquato”).

Il tutto avviene a discapito dell’automobilista, ignaro, al momento del rifornimento, delle impurità presenti nel carburante. 

In conseguenza di ciò, i mezzi possono riportare diversi danni. Nella migliore delle ipotesi è sufficiente cambiare il filtro; nella peggiore delle ipotesi invece si può arrivare a dover sostituire gli iniettori o la pompa del carburante, con esborsi ingenti di denaro.

Il nostro ordinamento prevede delle tutele che consentono di ottenere il risarcimento per i danni patiti in conseguenza del rifornimento di carburante sporco da parte del distributore.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Nel Codice Civile, la fattispecie in esame, si configura come un contratto di compravendita ed, a riguardo, l’art. 1490 c.c. statuisce che: “il venditore, (nel caso di specie, il gestore dell’impianto di rifornimento), è tenuto a garantire che la cosa (il carburante) sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”.

Tuttavia, l’art. 1495 c.c. prevede che l’acquirente debba denunciare i vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta.

Il Codice del Consumo viene in aiuto dei danneggiati. Come?

L’art. 130 del Codice Consumo prevede anch’esso che: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.

Sempre l’art. 132 del Codice Consumo prevede che:  “Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”, pertanto il termine previsto per la denuncia dei danni è superiore rispetto a quello generale di compravendita. La tutela riservata ai consumatori è quindi maggiormente favorevole agli utenti.

Cosa fare quando si subisce il danno da carburante sporco

Qualora, a seguito del danno si intenda agire in giudizio, bisogna:

1 Dimostrare l’entità del danno: Occorre innanzitutto dimostrare l’entità del danno effettivamente subito successivamente al rifornimento del carburante. Diventa quindi essenziale chiedere ad una autofficina specializzata quali danni abbia riportato la vettura e quali siano i costi di riparazione. Inoltre è necessario nominare un tecnico a cui richiedere una relazione sul perchè il motore dell’auto, ad esempio, si sia guastato. Sarà quindi compito del perito stabilire se le cause dei danni alla vettura dipendano dal carburante. Alla richiesta di danno andranno dunque allegati documenti come: il preventivo o la fattura di riparazione; la relazione tecnica; le fotografie dei pezzi sostituiti.

2 Dimostrare la responsabilità del gestore dell’impianto: Si deve dunque dimostrare di avere il titolo d’acquisto  (scontrino, fattura) per provare di avere fatto rifornimento presso quel dato distributore. E’ sempre opportuno quindi pagare il carburante attraverso sistemi tracciati (bancomat, carta di credito).

Fate attenzione dunque

Una considerazione finale. State attenti a non farvi ingannare dal prezzo “basso” del carburante e, se possibile, effettuate il rifornimento presso il medesimo distributore. Sarete quindi più facilitati a dimostrare, qualora successe anche a voi di riportare dei danni al veicolo, chi è il colpevole della rottura. Solo così sarà possibile in giudizio accertare la responsabilità del gestore dell’impianto.         

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