Slittano i termini per la ripresa degli sfratti!
La misura del blocco degli sfratti, che ha avuto origine nel D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, dove per la prima volta è stata introdotta la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, presente poi nel decreto legge Milleproroghe n. 183/2021, vede il prolungarsi dei tempi previsti per la prosecuzione di tutte quelle attività necessarie a fare uscire da un immobile l’inquilino moroso.
Il 6 maggio 2021, infatti, il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto “decreto sostegni”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Tra le misure adottate durante l’iter di conversione in legge del decreto Sostegni vi è stata la proroga del blocco degli sfratti per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) o pignoramento dell’immobile, che avrebbe dovuto scadere il 30 giugno 2021.
In particolare, la proroga si differenzia in base alla data dei provvedimenti di rilascio ovvero:
- per i provvedimenti assunti dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, il blocco sarà fino al 30 settembre 2021;
- per i provvedimenti assunti dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, il blocco sarà fino al 31 dicembre 2021;
- per i casi rimanenti il blocco cessa con il 30 giugno 2021.
Il blocco degli sfratti ha già sollevato grandi critiche, in primis da parte dei proprietari che lamentano l’impossibilità a rientrare in possesso dei loro immobili in tempi ragionevoli, con conseguente perdita di denaro, che difficilmente riusciranno a recuperare. Il Tribunale di Trieste poi ha sollevato, proprio per queste ragioni, una questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza del 24 aprile 2021.
Per i giudici triestini simili previsioni paiono irragionevoli e contraddittorie, in quanto equiparabili ad un’illegittima fattispecie di esproprio senza indennizzo, la quale tra l’altro opererebbe in modo automatico senza una preventiva e concreta verifica delle difficoltà economiche sopravvenute, in seguito alla pandemia, in capo al conduttore. In dettaglio, si rileva che sono ben sei le supposte violazioni costituzionali che ha prospettato il Tribunale di Trieste, aventi ad oggetto i seguenti articoli della Costituzione: 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge), 24 (possibilità per tutti di agire in giudizio), 42 (riconoscimento della proprietà privata), 47 (tutela del risparmio), 77 (emanazione di decreti da parte del Governo) e 117 comma 1 (potestà legislativa).
Il Tribunale di Trieste ha voluto mettere in luce la situazione dei proprietari che al momento sembrano essere i diretti destinatari dei pesi e delle conseguenze economiche dovute all’emersione della pandemia. A questo punto, non resta che attendere la pronuncia della Consulta che ha il difficile compito di bilanciare i legittimi interessi dei proprietari con le necessità delle famiglie maggiormente colpite economicamente dalla pandemia che rischiamo di rimanere senza dimora.