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Studio Legale Rigoni Bussolengo

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Blocco CCNL funzioni-locali; quali tutele?

10 Luglio 2025 da Manuela Rigoni

La vicenda storica

Nell’anno 2010, complice la profonda crisi economica internazionale e le conseguenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, il legislatore italiano ha disposto il blocco della contrattazione collettiva e della progressione economica dei dipendenti pubblici. La misura veniva adottata con l’art. 9 del Decreto-Legge n. 78 del 2010, convertito con la Legge n. 122 del 2010. Il decreto congelava gli stipendi pubblici, limitandone le possibilità di crescita.

Il trattamento retributivo dei lavoratori interessati dal blocco è stato, dunque, congelato per diversi anni.

Illegittimità costituzionale

Per porre fine alla situazione di stallo è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 178 del 2015. Con questa pronuncia la Corte dichiarava l’illegittimità della protrazione del blocco del rinnovo del CCNL.

Gli effetti della Sentenza della Corte costituzionale

La pronuncia della Corte costituzionale ha permesso, dopo il lungo blocco delle contrattazione intercorso tra il 2010 e il 2015, la ripresa delle trattative tra le parti sociali.

Un primo accordo è stato raggiunto in data 17.12.2020 con il rinnovo del CCNL funzioni locali valido per il triennio 2016-2018. Lo “sblocco” della contrattazione ha permesso la ripresa degli aumenti della retribuzione. Lo stesso CCNL è stato poi nuovamente rinnovato in data 16.11.2022 con riferimento al triennio 2019-2021. La situazione di illegittimità temporanea è stata, dunque, sanata dalla ripresa regolare e continuativa delle trattative.

Periodo 2010-2015 interessato dal Blocco

Con riferimento alla assenza di crescita di quegli anni, la Corte costituzionale ha ritenuto, per ragioni di equilibrio finanziario, che nulla spettasse ai dipendenti a titolo di indennizzo o risarcimento.

In conclusione

I lavoratori pubblici ai quali si applica il CCNL funzioni locali, nulla possono ottenere a titolo risarcitorio o indennitario per il periodo 2010-2015, in quanto la Corte costituzionale si è pronunciata solamente sottolineando il dovere della ripresa della contrattazione collettiva che, in effetti, vi è stata.

Archiviato in:Contrattualistica, Lavoro, Recupero Crediti Contrassegnato con: CCNL, Contrattazione collettiva, differenze retibutive, dipendenti pubblici, diritto, giurisprudenza, lavoro

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