Separazione e assegno di mantenimento
Sino al 19 Giugno del 2019, ovvero prima della recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16405 (che andremo ad approfondire in fondo al testo), l’orientamento della Suprema Corte prevedeva quanto segue. I redditi dei due coniugi in sede di separazione dovevano venire confrontati per stabilire se ve ne fosse uno più basso. Una volta individuato il coniuge più debole, egli aveva diritto a richiedere l’assegno di separazione per mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. L’obiettivo era, quindi, quello di ridurre l’eventuale divario economico tra i coniugi separati, in modo da raggiungere l’equilibrio tra i due.
Art. 156 del Codice Civile
L’art. 156 del c.c. stabilisce infatti che: «[1] Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. [2] L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. [3] Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti».
Tale situazione permane…… fino al divorzio dei coniugi
Divorzio e assegno divorzile:
- Assegno divorzile: lo scopo è quello di fornire al coniuge più debole il necessario per mantenersi se:
- Non può mantenersi in modo autonomo per motivi di salute, età o per crisi del mercato occupazionale;
- In relazione al contributo che il coniuge ha fornito alla famiglia con il proprio lavoro domestico rinunciando alle proprie ambizioni lavorative.
Differenza tra i due tipi di assegno visti sopra:
- Assegno di mantenimento:
- Serve al coniuge più debole per mantenere lo stesso tenore di vita che possedeva nella vita coniugale;
- Serve a ridurre il divario economico tra i due coniugi;
- Viene accordato con la separazione.
- Assegno divorzile:
- Serve a garantire al coniuge più debole il necessario per mantenersi;
- Si tiene conto della salute, dell’età, del mercato occupazionale e del contributo che il coniuge più debole ha fornito alla famiglia (lavoro domestico);
- Viene accordato con il divorzio.
Coniuge senza reddito:
Non ha diritto all’assegno di divorzio se:
- è giovane e può trovare lavoro;
- non vuole lavorare e quindi svolge attività domestiche;
- non ha provato che l’assenza di reddito è dovuta a salute, età o crisi del mercato occupazionale, contributo fornito alla famiglia;
- la durata del matrimonio è stata breve.
Fonte: Cass. S.U. sent. n. 18287/18 dell’11.07.2018 e Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017; Trib. Treviso, sent. 8.01.2019.
Sentenze recenti sul tema:
Sentenza del Trib. di Treviso, Sez I, dell’8 Gennaio 2019:
Il giudice deve verificare se:
- c’è un divario economico;
- quali sono le ragioni di un eventuale divario;
- il divario è conseguenza dei sacrifici compiuti dal richiedente per la famiglia, il coniuge in questione ha diritto all’assegno di divorzio.
- La Massima della sentenza vista sopra:
Il Tribunale di Treviso con sentenza 8 gennaio 2019, riletta la sentenza delle Sezioni Unite del luglio 2018, nega il diritto all’assegno di divorzio pur in presenza di un evidente divario economico tra i coniugi, rilevando come tale disparità non potesse essere ricondotta ad alcun apprezzabile sacrificio compiuto dalla richiedente durante la vita matrimoniale. In considerazione della giovane età della richiedente e del possesso da parte di quest’ultima di una laurea, il Tribunale ha ritenuto sussistente in capo alla stessa un’inerzia colpevole nel reperire un’occupazione, tenendo altresì conto del fatto che la signora, di nazionalità straniera, aveva consapevolmente assunto un rischio nel trasferirsi in Italia con il marito. - L’adeguatezza dei mezzi del richiedente non può essere valutata unicamente con riferimento alla persona singola, ma deve essere parametrata al contributo fornito da questa nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione dell’età del richiedente e della durata del matrimonio.
- Il giudice dovrà dunque innanzitutto verificare se vi sia un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, eventualmente utilizzando i poteri ufficiosi allo stesso attribuiti. Ove tale divario non vi sia, a rigore non potrà essere attribuito alcun assegno. Ove il divario vi sia, è tuttavia necessario comprendere quale sia la causa dello stesso. Il diritto all’assegno potrà essere riconosciuto solo ove sia accertato che la causa del divario siano i sacrifici effettuati da una delle parti durante il matrimonio. Il contributo dunque dovrà essere escluso ad esempio in caso di matrimonio molto breve, assenza di figli, assenza di rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia.
Ordinanza n. 13902/2019 della Corte di Cassazione.
La Corte d’Appello dichiara non dovuto l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie;
L’ex moglie ricorre in Cassazione lamentando che la corte non ha considerato la sua effettiva capacità reddituale, la grande disparità tra i redditi e la durata tutt’altro che breve del matrimonio;
Il giudice inoltre non ha esaminato le contestazioni sollevate dall’ex moglie.
- La Cassazione non ritiene comunque che l’ex moglie necessiti dell’assegno di mantenimento a causa di:
- Effettiva capacità di produrre reddito vista la giovane età e lo svolgimento attuale di attività lavorativa; Breve durata della coabitazione;
- Tenore di vita non elevato (come invece sosteneva l’ex moglie) goduto dai coniugi durante la convivenza.
Massima dell’Ordinanza:
È stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3542 dell’8 agosto 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado che ha pronunziato la separazione dei coniugi, ha dichiarato non dovuto l’assegno di mantenimento in favore dell’odierna ricorrente.
Secondo la ricorrente, la corte non ha valutato – o lo ha fatto erroneamente – il materiale probatorio offerto dall’odierna ricorrente, non ha valutato il diritto della ricorrente all’assegno di mantenimento, non ha tenuto in adeguata considerazione parametri quali l’effettiva capacità reddituale della stessa (piuttosto che la mera attitudine al lavoro), non ha considerato la durata affatto breve del matrimonio nonchè la grande disparità di reddito vantato dalle parti;
La corte territoriale – con apprezzamento di fatto -ha escluso che la parte abbia fornito prove a sostegno di una presunta elevatissima capacità economica/reddituale.
La corte di merito, nel negare al coniuge l’assegno di mantenimento, ha tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito dell’odierna ricorrente (la quale verosimilmente svolge attività lavorativa ed è di giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando indimostrato il suo carattere elevato), nonchè della oggettivamente breve durata della coabitazione.
Separazione OGGI: il criterio del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio viene meno anche per l’assegno di mantenimento
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza 7 maggio – 19 giugno 2019, n. 16405:
Viene meno il criterio del tenore di vita anche per l’assegno di mantenimento. La sua funzione infatti non è più quella di permettere al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante la vita coniugale, ma invece quello di assicurare un contributo che permetta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale che si adegui al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il che significa che anche l’assegno di mantenimento dovrà tenere conto delle stesse regole applicabili oggi all’assegno divorzile.
Massima dell’ordinanza
Va ribadita la funzione dell’assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.