Secondo l’art. 1655 del c.c. “L’appalto è il contratto col quale una parte” ovvero l’azienda appaltatrice “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio” in favore di un committente o appaltante “verso un corrispettivo in danaro”.
L’appaltatore quindi si avvale dei propri lavoratori per svolgere il servizio affidatogli, verso i quali ha degli obblighi contrattuali, primo fra tutti, il pagamento della retribuzione. A volte succede che i dipendenti non vengano pagati o vengano pagati solo in parte. E allora cosa fare? Senz’altro possono rivolgere le loro istanze anche nei confronti del committente come spiegheremo nel proseguo.
Ai sensi dell’art. 29 D.lgs 276/2003, infatti, il committente è obbligato in solido con l’azienda appaltatrice a corrispondere, entro due anni dalla cessazione dell’appalto a favore dei dipendenti, i seguenti crediti:
- contributi previdenziali;
- premi assicurativi;
- retribuzione dei dipendenti;
- quote del trattamento di fine rapporto.
La norma: art 29 D.lgs 276/2003
Secondo l’art. 29 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
Art. 29 Dlgs e art. 1676 C.C., le differenze !
Entrambi gli articoli riguardano i crediti maturati nell’ambito degli appalti e la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente nei confronti dei dipendenti, ma hanno una diversa sfera di applicazione.
Per quanto riguarda la responsabilità del committente, nell’art. 1676 C.C. quest’ultimo è obbligato solo se il debito sussiste al momento della domanda (quindi qualora il committente non abbia ancora pagato l’appaltatore).
L’art. 29, al contrario, prevede un obbligo solidale del committente nei confronti del dipendente anche nell’ipotesi in cui il committente abbia già corrisposto il “costo” del servizio all’appaltatore, dovendo rispondere dunque di debiti altrui. Quest’ultimo articolo inoltre non è applicabile agli appalti pubblici, al contrario invece dell’art. 1676 C.C.
Infine, mentre l’art. 29 riconosce al committente l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e il TFR, l’art. 1676 prevede accanto alle voci di credito poc’anzi menzionate, anche il credito avente natura risarcitoria.
Normativa sulla tutela del lavoratore in caso di Appalto.
Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, l’appaltatore è tenuto ad adottare, secondo l’art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare i dipendenti durante la prestazione lavorativa, anche se spesso coopera con il committente per prevenire i rischi sul luogo di lavoro. Si parla dunque di fornire abbigliamento antinfortunistico, attrezzatura, strumenti per la messa in sicurezza. Il committente diviene responsabile nel caso di una sua negligente omissione, ovvero nel caso in cui non intervenga notando una evidente violazione delle norme in materia di sicurezza.
Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere se non dimostra di aver provveduto ad adottare tutte le misure necessarie alla sicurezza dei dipendenti nel caso in cui l’eventuale infortunio avvenga a causa dell’ambiente dove l’operaio ha lavorato.
Il lavoratore infortunato percepisce un indennizzo da parte dell’INAIL in proporzione al danno biologico subito e alla perdita della capacità lavorativa. Può inoltre chiedere il risarcimento al committente e/o azienda appaltatrice nel caso in cui l’infortunio derivi dalla loro responsabilità.
Infortuni sul lavoro-Covid
La sicurezza sul luogo di lavoro è un elemento che deve essere garantito dal datore nei confronti dei dipendenti. Quindi anche ai tempi del Coronavirus i lavoratori devono essere tutelati nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti sui luoghi di lavoro.
Il contagio da Covid-19 viene quindi equiparato all’infortunio sul lavoro sotto l’aspetto assicurativo, motivo per cui il lavoratore può contestare, al proprio datore o all’appaltatore, la mancata osservazione delle norme anti contagio.
Nel caso specifico dei cantieri edili appare fondamentale adottare un protocollo di sicurezza condiviso dal medico competente unitamente ai sindacati. Il protocollo verrà applicato in modo concreto in un’aggiunta al Piano di sicurezza e coordinamento.
Resta in ogni caso fondamentale la messa in pratica delle misure e delle cautele sul luogo di lavoro previste dai vari protocolli.