L’interesse del figlio minore VINCE sempre
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 agosto 2023, n. 24226, è stata chiamata a pronunciarsi sulla scelta tra collocamento paritario e collocamento preferenziale del minore in rapporto agli interessi di quest’ultimo.
Nozione di Collocamento paritario e prevalente
Per collocamento paritario si intende che il tempo di permanenza del figlio con il padre e con la madre è il più possibile vicino al 50%. Invece, con il collocamento prevalente, il figlio rimarrà, ad esempio, dal lunedì al venerdì stabilmente con uno dei due genitori, chiamato per questo genitore collocatario.
Quindi, la questione che è stata rimessa da ultimo alla Cassazione, prendeva le mosse dal ricorso che dei genitori presentavano davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nel quale veniva deciso, in maniera consensuale, per l’affido condiviso con prevalente e preferenziale residenza anagrafica presso la madre e prevedendo il diritto del padre a tenere con sé il figlio un week end a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica, con pernottamento presso la casa paterna in entrambe le serate, nonché, nella stessa settimana, il diritto a tenere con sé il figlio il lunedì e il mercoledì dall’uscita di scuola, con pernottamento. Veniva inoltre previsto che nella settimana in cui il bambino trascorreva il we con la madre, avrebbe trascorso un paio di giorni infrasettimanali con il padre.
Le condizioni di affidamento possono essere riviste con LA REVISIONE
Ma poi la mamma chiedeva la modifica del provvedimento con riguardo ai tempi di permanenza del minore presso la casa paterna, motivando la richiesta per la sopravvenuta non conformità della regolamentazione agli interessi del minore.
La revisione và motivata con FATTI NUOVI
In particolare, deduceva la eccessiva distanza fra l’abitazione della madre/scuola materna dalla casa paterna, che costringeva a impegnativi quotidiani “viaggi” il minore, l’eccessiva alternanza madre-padre, che privava il minore della necessaria stabilità abitativa, ed aggiungeva che il padre accordava prevalenza ai propri impegni lavorativi, quando il minore si trovava con lui, e che quest’ultimo non possedeva un adeguato ambiente domestico ove ospitare il minore.
Il padre si opponeva alle richieste della sua ex chiedendo una collocazione paritaria e l’autorizzare all’iscrizione del minore, per il successivo anno scolastico, presso la scuola sita nel paese di residenza del padre, rappresentando il fatto di poter avere maggiore disponibilità di tempo per seguire il figlio, in quanto la sua attività di professore di scuola secondaria, limitava i suoi impegni solo al mattino.
Il Tribunale statuiva sulle richieste delle parti accogliendo quelle della madre e rigettando quelle del padre.
La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione ha avuto modo di chiarire che dalla lettura del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che la scelta di disporre il collocamento prevalente presso un genitore ed anche quella di individuare la madre come genitore collocatario sono legittime. Perchè?
La Corte d’appello ha innanzitutto illustrato le ragioni che hanno portato ad escludere il “collocamento paritario” e poi quelle poste a fondamento del collocamento prevalente del minore presso la madre.
Il giudice di merito, dopo avere illustrato in via generale il significato attribuito alla nozione di bigenitorialità, ha rilevato che il provvedimento impugnato, garantendo una significativa frequentazione padre e figlio, ha tutelato pienamente il diritto di quest’ultimo alla bigenitorialità, ed ha evitato, nel contempo, di sottoporre il minore ad un estenuante pendolarismo, tanto più in ragione del maggiore impegno, che richiede la scuola primaria rispetto alla scuola dell’infanzia, frequentata dal bambino all’epoca del provvedimento.
Si può prediligere l’interesse del minore senza ledere il diritto alla bigenitorialità
A parere della Corte di legittimità la pronuncia impugnata è in linea con la giurisprudenza che ha evidenziato come, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.