
La normativa di riferimento in materia di formazione del lavoratore è contenuta all’interno del Decreto legislativo n. 81/2008, in particolare all’art. 37, il cui incipit è il seguente:
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza“.
Modalità di formazione
Vi sono vari momenti in cui il datore di lavoro deve garantire la formazione:
nel momento della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni oppure nei casi in cui vi sia l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze e miscele pericolose.
Quest’ultima deve essere “periodicamente ripetuta“ in relazione “all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La formazione è totalmente a carico del datore di lavoro, infatti deve avvenire: “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori“.
“Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo“.
Addestramento specifico
Nei casi in cui il lavoratore debba utilizzare particolari attrezzature, macchine, impianti o prodotti chimici che richiedano un particolare livello di formazione il D.lgs 81/2008 disciplina l’addestramento specifico.
Questa tipologia di addestramento, a differenza dell’ordinaria formazione sulla sicurezza, è caratterizzata dalla praticità e dall’uso in concreto degli strumenti oggetto di formazione.
Il lavoratore deve, infatti, essere messo nelle condizione di utilizzare la strumentazione di lavoro in completa sicurezza.
Accordo Stato-Regioni
Il contenuto dei corsi, le specifiche modalità nelle quali debbono avvenire e tutto ciò che non è disciplinato dalla legge è contenuto in uno specifico accordo perfezionato tra lo Stato e le Regioni.
Recentemente questo accordo è stato aggiornato con la stipula di una nuova versione: “Accordo 17 aprile 2025″; in precedenza vigeva un accordo del 2011.
Ulteriori obblighi formativi?
La formazione, come abbiamo visto, va dunque garantita in ambito lavorativo in materia di salute e sicurezza.
I singoli CCNL di settore, ad ogni modo, possono disciplinare diversi e ulteriori obblighi di aggiornamento per i lavoratori di quel particolare settore.
A titolo esemplificativo, il CCNL dei CED, prevede l’obbligo per le aziende di erogare 24 ore di formazione professionale per ciascun dipendente a carico dell’azienda.
Datore di lavoro, dirigente e preposto
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, in relazione ai loro compiti interni alla struttura lavorativa “ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Questo tipo di attività deve essere svolta in presenza e va ripetuta con cadenza biennale o, ad ogni modo, “ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Per concludere
Come abbiamo visto, il datore di lavoro ha numerosi obblighi formativi, soprattutto in materia di salute e sicurezza.
Se l’Azienda non rispetta questi obblighi, può essere ritenuta responsabile per eventuali danni che il lavoratore subisca durante lo svolgimento della sua attività.
Contattaci per raccontarci la tua esperienza: insieme valuteremo la migliore tutela per te.



