A volte, per ragioni familiari, un lavoratore è costretto a chiedere al suo datore di lavoro di ridurre l’orario. Può succedere infatti che il lavoratore sia genitore con figli minori da gestire doposcuola e non abbia nessuno che li possa accudire al suo posto.
Oppure un dipendente pubblico può decidere di fare un secondo lavoro.
In molti ci domandano: può un dipendente pubblico chiedere di trasformare il suo rapporto di lavoro da full-time in part-time?
Si, è possibile!
Per poter richiedere la trasformazione, bisogna presentare una domanda ove vanno spiegate le ragioni che stanno alla base di tale istanza.
La Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente, può comunicare il suo diniego alla concessione del part-time, quando sussistono tali situazioni:
- si sia superato il numero massimo di dipendenti a part-time possibile all’interno dell’Ente. L’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, prevede la percentuale del 25%, come limite massimo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale.
- l’attività di lavoro autonomo che il lavoratore subordinato o autonomo voglia svolgere sia in conflitto di interessi o incompatibile con il suo ruolo nell’Ente.
- in relazione alla posizione/mansione che ricopre nell’Ente si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’Ente.
Pertanto, se non ricorrono le motivazioni poc’anzi esaminate: “Ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente pubblico ha un diritto soggettivo pieno a ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Detto diritto si estende anche alla scelta dell’articolazione oraria della prestazione residuata alla trasformazione, cosicché l’amministrazione datrice di lavoro non può opporsi alla richiesta di riduzione di orario avanzata dal dipendente, potendo solo posticiparla di non più di sei mesi quando questa comporti un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio“. Massima, Tribunale Cagliari, Sez. lavoro, 02/05/2005, n. 253
Chi ha la priorità nel ricevere il part-time?
Laddove il numero di domande di trasformazione in part time sia superiore al numero di posti disponibili, sarà l’Ente a scegliere a chi concederla, in forza dei seguenti criteri:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.


