Quando il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l, non parliamo più di “illecito amministrativo” ma di reati contravvenzionali previsti dalle lettere b) e c) del co. 2 del medesimo articolo.
La lett. b) dell’art. 186 co. 2 del Codice della Strada rappresenta la “seconda fascia” conseguente all’accertamento di un tasso etilometrico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l ed è punito con il pagamento di un’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e con l’arresto fino a sei mesi. Inoltre, all’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La lettera c) del co. 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada, quando il tasso etilometrico è superiore a1,5 grammi per litro, punisce con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché con la sospensione della patente di guida da uno a due anni, raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona diversa a quella che ha commesso il reato.
In tale ultima ipotesi, inoltre, con la sentenza di condanna o di “patteggiamento”, emessa all’esito del processo penale, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Solo nel caso in cui risulti un valore alcolemico superiore ad 1,5 g/l, il Prefetto, in via cautelare, può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica (Cass. civ. Sez. II, 19/10/2010, n. 21447; Corte di Cassazione, ordinanza n. 9539 del 18.04.2018).
Nei casi sopra descritti, l’agente accertatore, rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, deve, senza ritardo, redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza e trasmetterlo al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del luogo.
Il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di reato, aprirà un procedimento penale per la violazione dell’art. 186 co. 2 lett. b) o lett. c) a seconda del risultato del test etilometrico. Contestualmente, verrà redatto il verbale di identificazione e di elezione di domicilio nonché nomina del difensore. Questa documentazione dovrà essere portata al proprio difensore (di fiducia o d’ufficio) per la valutazione delle conseguenze che andiamo ad esaminare.
Il diritto a farsi assistere dal difensore durante la prova etilometrica
In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcool test, eseguito dall’agente accertatore, costituisce la prova “regina” a fondamento della responsabilità del conducente, anche perchè solo attraverso l’esame alcolimetrico è possibile verificare quale delle tre ipotesi previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), risulti integrata: la prima delle quali, ricordiamo, è di rilievo solo amministrativo.
L’alcoltest è, infatti, atto di polizia giudiziaria, indifferibile ed urgente e che necessita, per la sua validità, del rispetto dei principi e delle norme previste dal codice di procedura penale in materia di assistenza del difensore di fiducia.
Per tale motivo, il mancato avviso al conducente del diritto di farsi assistere da un avvocato prima che venga effettuato l’alcoltest comporta la nullità del rilievo etilometrico effettuato e l’illegittimità di ogni atto sanzionatorio e della conseguente sospensione della patente di guida, che potrà essere eccepita, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia N. 5396 del 02.02.2015, fino alla sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
Tuttavia, fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso in cui il difensore di fiducia non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata a tali rilievi.
Nel prossimo articolo andremo ad esaminare il procedimento penale conseguente all’accertamento dei reati sopra descritti ed in particolare andremo a spiegare le varie ipotesi di definizione del procedimento penale che consentano di ridurre della metà il periodo di sospensione della patente e di dichiarare estinto il reato.