Mi separo e voglio i danni!
L’art. 143 del Codice civile stabilisce che: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Infedeltà e crisi coniugale
Quando l’obbligo reciproco alla fedeltà viene violato da parte di uno dei due coniugi o quando un coniuge è vittima di violenza fisica o morale da parte del partner, sorge in capo a chi “subisce la malevola condotta” la possibilità di chiedere l’addebito della separazione. L’art. 151 del Codice civile stabilisce infatti che: “Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In seguito ad alcune recenti sentenze [1] è emerso che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà e dunque la relazione extraconiugale, non costituisce automaticamente causa esclusiva di addebito della separazione, bensì deve essere provato che l’infedeltà è la causa della crisi coniugale e dell’intollerabilità della convivenza, e non quindi un effetto di una crisi già esistente.
[1: Tribunale Salerno Sez. I Sent., 29/01/2020, Tribunale Velletri Sez. I, 23/04/2020, Tribunale Monza Sez. IV Sent., 20/03/2020]
Ovvero per usare un gergo più comune, i Tribunali succitati hanno riconosciuto la responsabilità della fine del matrimonio al coniuge infedele nell’ipotesi in cui la relazione con un’altra donna è stata l’unico motivo che ha messo in crisi la coppia, che sino a quel momento era in apparenza una coppia “serena”.
La sentenza del Tribunale di Cosenza Sez. II Sent. del 07/01/2020 si discosta un poco dalle pronunce viste sopra in quanto considera la violazione dell’obbligo di fedeltà come causa di addebito della separazione al coniuge responsabile salvo la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che deve essere accertata in modo rigoroso valutando il comportamento di entrambi i coniugi.
Violenza fisica e/o morale: gravi violazioni degli obblighi coniugali!
Altre sentenze e ordinanze [2] relativamente a comportamenti rigidi e talvolta violenti del partner, hanno stabilito invece che tali condotte possono costituire motivo di addebito della separazione anche se successive al manifestarsi della crisi coniugale per incompatibilità, in quanto configurano violazioni dei doveri conseguenti al matrimonio molto gravi.
[2: Cass. civ., sez. I, ord. 10 dicembre 2018, n. 31901, Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/03/2017, n. 7388, Cass. civ. Sez. I Sent., 21/04/2015, n. 8094 Corte d’Appello di Napoli Sez. I 16/05/2007]
Per concludere…
Se il Tuo Coniuge Ti tradisce e l’infedeltà costituisce il solo motivo della rottura del Vostro matrimonio, oppure se la fine del Tuo matrimonio dipende da comportamenti violenti del partner, anche se questi ultimi si compiono in un periodo in cui il Tuo matrimonio è già in crisi, in entrambi i casi puoi ricorrere in giudizio per chiedere la separazione con addebito ed ottenere il risarcimento per i danni subiti.