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RISARCIMENTO da SINISTRO STRADALE

20 Giugno 2024 da Manuela Rigoni

Cos’è un sinistro stradale?

Per sinistro stradale si intende un qualsiasi avvenimento che coinvolge uno o più veicoli presenti su strada o aree ad uso pubblico che obbligano il conducente, responsabile del sinistro, a risarcire i danni prodotti a cose o persone. Questo è quanto prevede il Codice Civile all’art 2054.

Secondo la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sentenza del 21/05/2019, n. 27211).

Cosa fare in caso di sinistro stradale?

Bisogna compilare il modulo blu di constatazione amichevole, detto anche C.A.I., che l’impresa assicuratrice fornisce ai propri Clienti al momento della sottoscrizione della polizza. Quindi, dopo avere compilato il modulo in ogni sua parte, lo si dovrà inviare alla propria assicurazione per l’apertura del sinistro. Ciò è indispensabile per avere la copertura assicurativa, ed in caso di ragione, per vedersi risarcito il danno.

In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni; in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro e, se necessario, chiamare le forze dell’ordine.

Se non è stato compilato il modulo blu, per qualsiasi motivo bisogna informare l’assicurazione per iscritto, e formulare la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ove andrà descritta la dinamica del sinistro ed i dati dei veicoli coinvolti e dei conducenti.

Quali danni vengono risarciti in un sinistro stradale?

I danni sono di due tipi:

  • il danno patrimoniale, riguarda i danni alle cose;
  • il danno non patrimoniale, concerne la salute psico-fisica dell’infortunato.

Il danno patrimoniale, ancora, si divide in danno emergente e lucro cessante:

  • danno emergente è quel danno che va direttamente a toccare il patrimonio del danneggiato. Si pensi ad esempio alla rottura dello specchietto dell’auto; in questo caso il danneggiato deve sostenere la spesa necessaria per la riparazione del bene.
  • lucro cessante riguarda i guadagni che il danneggiato non è riuscito ad ottenere a causa dell’incidente. E’ l’esempio del danneggiato che ha perso il proprio lavoro a tempo indeterminato a causa delle conseguenze di un sinistro stradale che gli hanno reso impossibile lavorare.

Il danno non patrimoniale rappresenta una categoria unitaria e indivisibile, che racchiude in sé tre specifiche voci di danno un tempo dotate di rilevanza autonoma:

  • danno biologico consiste in lesioni a livello fisico o psicologico;
  • danno morale ovvero le agitazioni e le ansie sofferte a causa di un incidente stradale anche se sono passeggere;
  • danno esistenziale si configura quando l’incidente stradale costringe il danneggiato a modificare le proprie abitudini e la propria vita con il risultato di rinunciare ai propri sogni ed ai propri desideri.

Ai fini di un congruo risarcimento, è importante, attraverso un perito (tecnico o medico a seconda che il danno sia patrimoniale o non), individuare il tipo di danno riportato nel sinistro stradale e stabilire la sua quantificazione in termini monetari.

Quali procedure di risarcimento esistono?

Esistono due tipi di risarcimento: risarcimento diretto e risarcimento indiretto o ordinario.

Il risarcimento diretto è la procedura che consiste nel chiedere direttamente alla propria assicurazione il risarcimento dei danni; mentre il risarcimento indiretto o ordinario, è la procedura per cui il danneggiato chiede e ottiene una somma di denaro dalla compagnia assicurativa di chi ha causato l’incidente. 

Posso procedere con il risarcimento diretto quando è pacifico di chi sia la responsabilità del sinistro e quindi quando entrambe le parti hanno sottoscritto il modulo CID.

Qual è il termine entro il quale l’assicurazione deve risarcire i danni?

L’assicurazione è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di ristoro per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).

In caso di lesioni alla persona, occorre ricordare che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Archiviato in:Codice della strada, Risarcimento danni

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