Caro residente…se conosci il cattivo stato di manutenzione della strada e ti fai male, niente risarcimento!
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune non è tenuto a rispondere per i danni fisici riportati da un suo residente nel caso di un infortunio causato da una buca presente sul manto stradale.
Sempre che il danneggiato fosse a conoscenza del cattivo stato di manutenzione della strada.
Perché? Perché avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarla.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, infatti, la signora abitava nei pressi del luogo dell’incidente e percorreva quotidianamente quel tratto di strada. Di sicuro quindi ne conosceva o doveva conoscere il cattivo stato.
E’ per questo motivo che la signora non avrebbe dovuto far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico può dirsi responsabile per le lesioni riportate dagli utenti dovute alle insidie stradali, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”.
Dunque quando il pericolo può essere previsto attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, la condotta di quest’ultimo incide nel “dinamismo causale del danno”, così da interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell’ente e il danno patito dalla vittima.
Cass., Sez. VI civile, 26 settembre 2017, ordinanza n. 22419