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L’OBBLIGATORIETA’ DEI VACCINI ALLA LUCE DEL D.L. 73/2017

8 Gennaio 2021 da Manuela Rigoni

Il tema delle vaccinazioni è tornato al centro delle discussioni negli ultimi anni, prima, a causa del “DL prevenzione vaccinale” del 7 giugno 2017 e poi, in conseguenza della recente pandemia da covid – 19 che ha colpito l’intero globo. Le posizioni dei cittadini, circa la legittimità della previsione di vaccini obbligatori, sono eterogenee e spesso il confronto, anche sui social network, sfocia in dibattiti aggressivi e poco costruttivi.

Ripercorrendo le ultime tappe delle vaccinazioni in Italia, fino al 1999 erano quattro le vaccinazioni obbligatorie per l’ammissione scolastica: anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomielitica e anti-epatite virale B. Il mancato rispetto dell’obbligo comportava sia l’applicazione di sanzioni pecuniarie sia il rifiuto dell’iscrizione a scuola.

Il Decreto vaccini n. 73/2017 (convertito in legge n. 119/2017) ha cambiato la normativa di riferimento con l’obiettivo di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, dovuto ai più svariati motivi, tra i quali la diffusione di fake news. Le principali novità apportate dalla norma sono le seguenti:

  • da quattro sono passate a dieci le vaccinazioni obbligatorie (e gratuite) come requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole d’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni e per i minori stranieri non accompagnati): anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella;
  • si sono aggiunti quattro vaccini fortemente raccomandati e gratuiti, cioè l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-pneumococcica e l’anti-rotavirus.  
  • vi è stata l’attivazione di uno specifico monitoraggio, effettuato da un’apposita Commissione operante presso il Ministero della salute che verificherà: la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi. Sulla base di questi dati – dopo un monitoraggio di almeno 3 anni, potrà essere eliminata l’obbligatorietà di quattro dei vaccini obbligatori: anti-morbillo, anti-rosalia, anti-parotite e anti-varicella;
  • I bambini e ragazzi dai 6 a 16 anni possono accedere comunque alla scuola ma nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi vaccinali viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale e i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate e attestate.

Un argomento a sostegno delle leggi vaccinali è proprio la necessità di tutelare questi ultimi soggetti, che fisiologicamente non possono proteggersi nel caso in cui non sia raggiunta la cosiddetta “immunità di gregge”. La soglia di copertura vaccinale raccomandata dall’OMS per raggiungere l’immunità di gregge è pari al 95%; se la quota di individui vaccinati all’interno di una popolazione raggiunge questo valore si arresta la circolazione dell’agente patogeno, consentendo di tutelare i suddetti soggetti fragili.

Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: d.l. n. 73/2017, immunità di gregge, obbligatorietà vaccini, obbligo vaccinale, prevenzione vaccinale, vaccinazioni obbligatorie, vaccini

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